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Premessa – Come più volte affermato dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, uno degli obiettivi prioritari che il Governo intende perseguire con l’approvazione della recente riforma del welfare è sicuramente la valorizzazione del contratto di apprendistato che punta a diventare il canale principale per il rilancio dell’occupazione giovanile. In particolare, si tratta di una forma contrattuale che ha da poco ricevuto un consistente riordino dopo l’approvazione del nuovo T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), entrato ufficialmente in vigore lo scorso 25 aprile dopo un periodo transitorio di sei mesi. Tuttavia, la riforma ha previsto ora alcuni modifiche a tale disciplina. Vediamoli nel dettaglio.
Le novità – Per valorizzare l’apprendistato, il Governo ha introdotto il principio di "Apprendimento permanente" inteso come attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. A tal fine, è stato reintrodotto un periodo di durata minima del contratto che non può essere inferiore a sei mesi. Inoltre, viene mutato, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra il numero di apprendisti che un datore di lavoro può avere direttamente o anche indirettamente per il tramite delle agenzie delle somministrazione. In tal caso, il rapporto da rispettare è di “3 a 2”; mentre per le piccole imprese, che hanno alle proprie dipendenze meno di 10 lavoratori potranno assumere solo il 100% di apprendisti rispetto alla forza lavoro occupata. Vale quindi il rapporto “1 a 1”.
Stabilizzazione in servizio – Altra importante novità riguarda la percentuale di stabilizzazione in servizio degli apprendisti. Infatti, affinché l’impresa possa assumere un nuovo apprendista deve garantire almeno il 50% di stabilizzazione in servizio nell’ultimo triennio, esclusi i periodi di prova, dimissioni o licenziamenti per giusta causa. Tuttavia, per i primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma la percentuale minima scende al 30%. In caso di mancata stabilizzazione in servizio è dovuto un contributo all’INPS pari al 50% dell’indennità mensile dell’ASpI per ogni 12 mesi di anzianità del lavoratore negli ultimi tre anni (il contributo non è dovuto in caso di dimissioni del lavoratore o recesso del datore per giusta causa).
Le tipologie di apprendistato – Come è noto, il nuovo T.U. sull’apprendistato, sul modello già previsto dalla Legge Biagi, individua tre distinte tipologie di apprendistato, ma ne rivede in parte la disciplina:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per coloro che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, finalizzato a conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età (o, meglio, 29 anni e 364 gg), finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, anch’esso per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età (o, meglio 29 anni e 364 gg) finalizzato a conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione dei ricercatori, nonché per il praticantato funzionale all’accesso alle professioni ordinistiche.
I contributi – Sul versante contributivo invece, dal 1° gennaio 2013, è dovuta anche l’aliquota dell’1,31% a favore dell’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Lavoratori in mobilità – Infine, tra le novità si segnala anche la possibilità di ricorrere al contratto di apprendistato per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, senza limiti di età, ciò al fine di fornire loro una qualificazione o riqualificazione professionale, nonché la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato, per tutti i datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) che svolgono la propria attività in cicli stagionali.