23 ottobre 2013

La CIGD può anticipare l’ASpI

La fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili non deve necessariamente precedere l’eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La nuova indennità di disoccupazione ASpI (operativa dal 1° gennaio 2013) può essere fruita dai lavoratori sospesi anche successivamente ai trattamenti di integrazione salariale in deroga. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 16857/2013, a seguito di numerose richieste di chiarimento in merito alla possibilità per le aziende e per i lavoratori che hanno già fruito della CIG in deroga di ricorrere alla misura della sospensione per crisi aziendali o occupazionali – con intervento integrativo obbligatorio dei Fondi bilaterali ovvero dei Fondi di solidarietà - prevista dall’art. 3, c. 17 e 18, della L. n. 92/2012.

Indennità sostituite – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 2 ha abrogato – con decorrenza 1° gennaio 2013 – una serie di indennità quali: l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi; l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati (art. 19, c. 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009) e il trattamento di integrazione salariale o di mobilità in deroga il cui ricorso riscorso in ogni caso subordinato al completo esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 19, c. 1 su menzionato.

Chiarimento INPS - Ed è proprio su quest’ultima norma che si concentra il chiarimento dell’INPS. In particolare, non essendo più applicabile il comma 1-bis alla fattispecie dell’art. 3, c. 17 della L. n. 92/2012, la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili non deve necessariamente precedere l’eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga ed è quindi ammissibile - per i lavoratori sospesi - fare ricorso all’indennità di disoccupazione ASpI in argomento anche successivamente a un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga. Di conseguenza, il completo esaurimento della indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l’accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

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