22 giugno 2012

La neve grazia gli impiegati pubblici

Qualora il lavoratore risulta impossibilitato nel prestare la propria attività lavorativa, il datore è obbligato a corrispondergli la retribuzione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 15 pubblicato in data 7 giugno 2012, chiarisce che al verificarsi di eventi eccezionali, tipo “causa neve”, il dipendente statale viene giustificato in pieno per i giorni in cui saltano il lavoro, conservando comunque il diritto alla retribuzione. Nel settore privato, invece, la neve giustifica sia i lavoratori (per l'assenza sul lavoro) che le imprese (per la mancata erogazione della retribuzione).

Il quesito – L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato richiesta di interpello per far luce sull’eventuale problematica connessa all’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro per “causa neve”.

La risposta del M.L.P.S.
– Per rispondere al quesito su esposto, il Ministero del Lavoro ritiene opportuno effettuare un distinguo tra il settore pubblico e quello privato. Nel primo caso, la mancata effettuazione della prestazione lavorativa può ricondursi alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore. In particolare, si tratterebbe di un provvedimento autoritativo, che comporta l’ordinanza di chiusura degli uffici pubblici “causa neve”, impedendo in modo oggettivo e assoluto l’adempimento della prestazione. Ciò comporta quindi l’obbligo da parte del datore di lavoro a corrispondere la retribuzione all’impiegato statale per tutte le giornate in cui si verifica l’impossibilità. Un discorso a parte meritano invece i lavoratori del settore privato. Infatti, in quest’ultimo settore, il provvedimento autoritativo concernente il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene non costituisce elemento sufficiente affinché il lavoratore possa considerarsi esonerato all’effettuazione della prestazione lavorativa. Tuttavia, il Ministero del Lavoro precisa che il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare, comunque, estraneo alla volontà del lavoratore. Pertanto, il mancato espletamento dell’attività lavorativa, purché sia tempestivamente comunicato al datore di lavoro, e corredata di idonea motivazione, non risulterebbe qualificabile come un inadempimento imputabile al lavoratore. Alla luce di quanto finora esposto, è possibile concludere che l’impossibilità sopravvenuta per i dipendenti privati libera entrambi i contraenti dai propri obblighi, ossia: il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall’obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Tuttavia, in tali casi, le disposizioni dei CCNL invitano i lavoratori privati a contemplare la possibilità di fruire dei titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali.

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