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L'art. 19 del Collegato Lavoro ha aggiunto un nuovo comma, il 7-bis, all'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che disciplina sostanzialmente le ipotesi di "dimissioni di fatto" o "per fatti concludenti", a cui non si applica la disciplina delle c.d. dimissioni con convalida telematica. La norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore a meno che quest’ultimo non dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza
(prezzi IVA esclusa)