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Premessa – Come è noto, la settimana scorsa è arrivata finalmente in Gazzetta Ufficiale la tanto attesa riforma del lavoro (L. n. 92/2012), recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, con entrata in vigore prevista per il 18 luglio p.v. Tantissimi sono i punti toccati dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, soprattutto in tema di “flessibilità in entrata” (rivisitando alcune tipologie di contratti) e ”flessibilità in uscita” (modificando l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori). Una riforma che sicuramente può essere analizzata e studiata da diversi punti di vista, ma fra tutte una delle più interessanti e chiarificatrici, per meglio comprendere il quadro complessivo del provvedimento, appare essere quella dei profili sanzionatori. Quel che desta maggiore perplessità è che in tutti e quattro gli articoli in cui si struttura la riforma, vi è una presenza massiccia di sanzioni in tutte le sue varianti: amministrative, civili e previdenziali. È chiaro a questo punto che l’intervento sanzionatorio è ritenuto l’unico rimedio efficace per assicurare l’attuazione dei diritti e delle tutele, essendo considerato sicura garanzia di asseverazione del nuovo quadro regolatorio.
Le sanzioni amministrative – Analizzando tutte le sanzioni amministrative che si riscontrano nella legge, è possibile notare che essi sono volti a punire inadempimenti non solo dei datori di lavoro, ma anche di altri soggetti tenuti a cooperare (obbligatoriamente) al nuovo assetto normativo. Con riferimento ai contratti di lavoro, una prima sanzione amministrativa è prevista per quei datori di lavoro che fanno svolgere prestazioni di lavoro intermittente senza adempiere all’obbligo di preventiva comunicazione scritta alla competente Direzione territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione, per ciascun lavoratore non comunicato, è variabile da euro 400 a euro 2.400, senza possibilità di intraprendere la procedura di diffida precettiva (di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004) che consente al datore di lavoro, che regolarizza la propria posizione, di estinguere l’illecito pagando una sanzione pari al minimo edittale. Una seconda sanzione amministrativa che incide sulle tipologie contrattuali è quella prevista in materia di tirocini formativi e di orientamento per il soggetto ospitante che ometta di corrispondere al tirocinante una congrua indennità (anche forfetaria) per la prestazione svolta secondo quanto previsto da apposito Accordo Stato-Regioni. Il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro. Inoltre, in tema di maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale sui diritti di imbarco dovuti dai passeggeri degli aeromobili di cui all’art. 6-quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005, convertito dalla L. n. 43/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 i soggetti tenuti alla riscossione (gestori dei servizi aeroportuali) che omettono di effettuare la prescritta comunicazione circa le somme riscosse all’INPS, che la norma stessa individua come competente ad effettuare gli accertamenti e a irrogare le sanzioni, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni della L. n. 689/1981. E ancora, viene sanzionata, da euro 5.000 a euro 30.000, il datore di lavoro che abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Le sanzioni civili – La finalità delle sanzioni civili, invece, è volta a ripristinare la situazione soggettiva del lavoratore da tutelare e a reintegrarlo nei suoi diritti lesi illegittimamente. Trovano spazio nella riforma anche la sanzione di tipo risarcitorio, quale ristoro per i comportamenti o gli atti lesivi posti in essere dal datore di lavoro. Molteplici sono le sanzioni civili e ripristinatorie previste nei contratti di lavoro, che possiamo così sintetizzare:
- art. 1, c. 9, lett. f): “onere” per il datore di lavoro di comunicare preventivamente al Centro per l’impiego, entro la scadenza del termine fissato inizialmente, che il rapporto a tempo determinato continuerà oltre il termine, indicando la durata della prosecuzione, per cui se il rapporto prosegue senza comunicazione, lo stesso non potrà che essere considerato a tempo indeterminato;
- art. 1, c. 16, lett. d): in tema di apprendistato, si prevede che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto (sanzione ripristinatoria in forma di presunzione assoluta);
- art. 1, c. 24: in materia di lavoro a progetto, si interpreta autenticamente l’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, per sancire che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di co.co.co., senza il quale si ha un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sanzione ripristinatoria in forma di presunzione assoluta);
- art. 1, c. 28 e 30: in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, si stabilisce che in caso di violazione del divieto di associare un numero di soggetti superiore a tre (fatta eccezione per parenti e affini), il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sanzione ripristinatoria in forma di presunzione assoluta).
Le sanzioni previdenziali – E infine troviamo anche le sanzioni previdenziali, a carico del datore di lavoro, che abbia omesso o evaso gli obblighi previdenziali. In particolare, vi sono misure specifiche che attengono all’applicazione delle sanzioni previdenziali, come per esempio le somme riscosse dai gestori dei servizi aeroportuali e riversate all’INPS, dove si applicano le disposizioni sanzionatorie stabilite per i contributi previdenziali obbligatori dall’art. 116, c. 8, lett. a), della L. n. 388/2000.