15 novembre 2012
15 novembre 2012

Lavoratore vessato. Risarcibile anche senza mobbing

Anche se non configura la condotta di mobbing, il datore di lavoro deve risarcire al dipendente le singole condotte vessatorie
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il lavoratore, vittima di singoli episodi “vessatori e mortificanti”, ha diritto a ricevere un risarcimento danni da parte del datore di lavoro, anche se non viene raggiunta la prova che si tratti di vero e proprio mobbing. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18927/2012, capovolgendo di fatto la sentenza della Corte d’Appello di Napoli.

La vicenda – Il caso riguarda una donna, la quale aveva subito “azioni vessatori” da parte del datore di lavoro e di colleghi, che l’avevano portata infine al pensionamento anticipato perché anziana e non più in grado di stare al passo con i tempi. Una storia piuttosto contorta fatta da presunti episodi di vessazione e da un certo tentativo di suicidio da parte della lavoratrice; anche a tal proposito la scelta va ricondotta più a una sua parossistica risposta emotiva ai problemi sul lavoro che a una reale condotta persecutoria dei responsabili e dei colleghi nella farmacia presso cui era addetta. Infatti, la richiesta di risarcimento per mobbing non è stata accolta.

La sentenza
– I giudici, presa visione del caso, hanno chiarito che “nelle ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi dalla configurabilità del mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri, pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili". Pertanto, il giudice del merito ora è tenuto a esaminare tutti i singoli episodi potenzialmente vessatori denunciati dal lavoratore, anche nell’ipotesi in cui non si configura a carico del datore e dei colleghi l’unicità dell’intento persecutorio nei confronti del dipendente che reclama il danno non patrimoniale. Infatti, "se anche le diverse condotte denunciate dal lavoratore non si ricompongano in un unicum e non risultano, pertanto, complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignità ciò non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorché finalisticamente non accomunate, possano risultare, se esaminate separatamente e distintamente lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati".

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