11 febbraio 2016

Lavoratori esteri: regolarizzazioni contributive entro maggio

I contributi relativi alle retribuzioni convenzionali del mese di gennaio 2016 devono essere regolarizzati entro il 16 maggio 2016

Autore: redazione fiscal focus

I datori di lavoro che hanno operato in difformità, per il mese di gennaio 2016, rispetto alle regole contenute nel D.I. 25 gennaio 2016 – che disciplina le retribuzioni convenzionali (anno 2016) dei lavoratori operanti all’estero - potranno procedere alla regolarizzazione contributiva entro il 16 maggio 2016, senza aggravio di oneri aggiuntivi. In particolare, per determinare i contributi è necessario: calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.


A stabilirlo è l’INPS con la Circolare n. 23/2016.


Retribuzioni convenzionali – Nel ricordare che per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2016, occorre prendere come riferimento le retribuzioni contenuti nel D.I. del 25.01.2016, l’INPS precisa che a essere interessati alle disposizioni di cui alla L. n. 398/1987 non sono soltanto i lavoratori italiani, ma anche i lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.



Il calcolo – Ai fini degli adempimenti contributivi, occorre dividere per 12 l’imponibile della retribuzione convenzionale; successivamente, raffrontando il risultato ottenuto con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la relativa fascia retributiva.


Da notare che i valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.


Casi particolari – Tuttavia è possibile che la retribuzione individuata secondo i criteri sopra menzionati possa subire delle variazioni, ossia in caso di: passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica. In entrambi i casi, infatti, deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.


Altro caso particolare è quello in cui il lavoratore maturi nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi, ecc). Infatti, poiché tali emolumenti non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità.




Inoltre, se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

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