29 maggio 2012

Lavoratori sospesi. La DS passa sul web

I lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi e/o licenziati dal 1° aprile u.s. possono presentare telematicamente la domanda di disoccupazione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Novità per i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi e/o licenziati dal 1° aprile u.s. Infatti, in attuazione alla determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi INPS – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, a decorrere dalla predetta data, le domande d’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, e di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi, possono essere inoltrate esclusivamente in via telematica. Lo rende noto l’INPS con la circolare n. 68 del 14 maggio 2012, nella quale vengono fornite le istruzioni per la presentazione delle suddette domande da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali aziende, consulenti ed enti bilaterali.

Presentazione delle domande –Innanzitutto l’Istituto previdenziale chiarisce che per inviare le istanze si farà riferimento alla procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, che consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso “Servizi on line”->“Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali. Effettuato il login, tali soggetti potranno inserire nella dichiarazione di sospensione delle attività lavorative la lista dei lavoratori coinvolti ed i periodi di sospensione. Successivamente, la procedura informatica genera automaticamente la domanda di disoccupazione per ciascun lavoratore che il datore di lavoro ha inserito nella lista. A questo punto, tutte le domande confluiscono in un database che le smisterà alle strutture territoriali di competenza, individuate in base al domicilio dichiarato dal lavoratore. Tuttavia, quest’ultima fase avverrà solo a seguito dell’approvazione dei nominativi dei lavoratori da parte dell’Ente bilaterale che, per legge, è tenuto a versare almeno il 20% dell’ammontare della prestazione stessa. A tal proposito, occorre precisare che l’integrazione potrà essere erogata da parte dell’Ente bilaterale sia in maniera disgiunta che congiunta rispetto alla quota di prestazione erogata dall’INPS. Da ciò ne consegue che: in caso di pagamento disgiunto della prestazione, le domande possono essere gestite dalle Sedi dopo che l’Ente bilaterale, effettuati gli accertamenti di competenza, abbia erogato la propria quota; in caso di pagamento congiunto, invece, le domande possono essere gestite dalle Sedi, previa verifica degli accertamenti di competenza degli Enti bilaterali e relativa approvazione degli elenchi dei lavoratori a cui l’INPS erogherà l’intera prestazione, avendo ricevuto il versamento della quota dai medesimi Enti bilaterali. Infine,nel caso in cui l’Ente bilaterale non abbia approvato il pagamento per le domande generate in favore deilavoratori, la procedura informatica produrrà una lettera di reiezione.

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