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Premessa - L'Inpdap, con la nota operativa n.29/2011, approfondisce il contenuto del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22/2011 in merito ai benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti.
Presentazione della domanda - Entro il 30 settembre 2011 i lavoratori impiegati in attività particolarmente usuranti che hanno maturato i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 o li maturano entro il 31 dicembre 2011, devono presentare l’istanza all’istituto previdenziale allegando copia della documentazione comprovante la sussistenza del rapporto di lavoro e lo svolgimento delle attività considerate particolarmente usuranti, per i periodi temporali minimi richiesti per la maturazione del diritto ai benefici pensionistici.
Ministero del Lavoro, Circolare n. 22 del 10 agosto 2011 - Il Ministero del Lavoro ha assegnato al datore di lavoro un periodo massimo di 30 giorni, dalla richiesta del lavoratore, per consegnare la copia della documentazione debitamente dichiarata conforme all’originale (Ministero del Lavoro circolare n. 22 del 10 agosto 2011).
INPDAP, nota n. 29 del 12 agosto - L’INPDAP, con nota n. 29 del 12 agosto 2011 ricorda che per accedere al beneficio occorre che i lavoratori siano stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per i seguenti periodi:
- per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Periodi fuori dal computo - Ai fini del computo dei periodi di svolgimento di tali attività, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nei casi in cui il periodo di contribuzione obbligatoria sia integrato da periodi di contribuzione figurativa, di essi possa tenersi conto ai fini del computo dei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b).
Le categorie di lavoratori - Il D.lgs. n. 67/2011 individua le categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti cui è concesso, a domanda, il diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato:
a. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
1) lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
2) lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
3) lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
4) lavori in cassoni ad aria compressa;
5) lavori svolti dai palombari;
6) lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi degli addetti ad operazioni di colata manuale;
7) lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
8) lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
9) lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
b. lavoratori notturni, intendendo per tali:
- lavoratori notturni il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a turni e che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- al di fuori dei casi di cui al punto precedente, lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
- lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al D.lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, “contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso contino o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità”.
Il vincolo dell’osservanza - Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il richiamo testuale ai “criteri” di cui all’art. 2100 del c.c. è evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, “di un determinato ritmo produttivo” o alla valutazione della prestazione “in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione” e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal D.lgs. n. 67/2011.