5 dicembre 2011

Lavori usuranti. Domani l’ultimatum

Scade domani, per accedere al prepensionamento, il termine per integrare i documenti qualora risultino incompleti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 22647 del 30 novembre 2011, ha comunicato che chi ha svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e ha trasmesso entro il 30 settembre scorso la domanda per ottenere il requisito per l’accesso anticipato alla pensione di anzianità (e la richiesta dovesse risultare incompleta), ha tempo fino a martedì 6 dicembre per corredare l’istanza con la documentazione integrativa che comprova l’esistenza dei requisiti. Chi non presenterà la documentazione entro i termini previsti incorrerà nello slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato. Si precisa, inoltre, che l’Istituto previdenziale comunicherà al lavoratore interessato l’effettiva conferma per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato entro il 31 dicembre 2011.

Vale l’anno solare – Con il messaggio in commento, l’INPS si propone l’obiettivo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al DM del 20 settembre 2011 ed il D.Lgs. 67/2011. In pratica, viene stabilito che per le pensioni che hanno decorrenza entro il 31 dicembre 2017, al fine di accertare la condizione dello svolgimento dell’attività faticosa e pesante per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, la valutazione avverrà per anno solare. Per anno solare s’intende l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente (ad esempio 26 maggio 2011 – 26 maggio 2010). Tuttavia, nel computo dei periodi di dieci anni non possono essere considerati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa (ad esempio, non occupazione, mobilità, ecc.). Inoltre, per coloro che hanno già maturato i requisiti agevolati o li matureranno entro il 31 dicembre e che hanno già trasmesso la domanda, nel caso in cui cessano l’attività lavorativa prima di tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Mentre, per chi è ancora in attività al 31 dicembre 2011, e che ha maturato o maturerà i requisiti entro tale, i dieci anni lavoro da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011.

Verifica del requisito dei sette anni – Con riferimento, invece al computo dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante, l’Istituto precisa che bisogna tener conto solo dei periodi in cui il lavoratore presta effettivamente la propria attività lavorativa, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Nel caso in cui l’attività lavorativa venga svolta in maniera non continuativa, nel periodo dei sette anni solari deve essere compreso l’anno di maturazione dei requisiti.

La documentazione – Il lavoratore che intendeva accedere al prepensionamento doveva presentare la relativa domanda e la necessaria documentazione, entro e non oltre il 30 settembre 2011, qualora avesse già maturato o maturi i requisiti agevolati per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. Qualora tali domande risultino incomplete, i lavoratori interessati potranno integrare i relativi documenti entro e non oltre il 6 dicembre 2011, pena decadenza dall’agevolazione.

Soggetti esclusi – Infine, l’INPS individua un elenco di domande che non potranno essere accolte, qualora non risultino soddisfatti i seguenti requisiti:
- appartenenza ad una o più delle tipologie di lavoratori dipendenti contemplati dal decreto legislativo n. 67;
- requisito anagrafico e contributivo previsto per l’accesso al pensionamento agevolato.
Non potranno essere, altresì, accolte le domande presentate da lavoratori che abbiano svolto lavoro faticoso e pesante in qualità di lavoratore autonomo. Analoga situazione si ha per le domande presentate da lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva.

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