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Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26 novembre 2011, ha pubblicato sulla G.U. n. 276 il D.M. del 20 settembre 2011, il quale specifica le modalità per la presentazione delle domande di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. In particolare, al c. 1 dell’art. 1 il decreto specifica che la domanda va presentata all’ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, secondo le modalità definite dall’ente stesso.
Le domanda - Ai fini della procedibilità dell'istanza, la domanda deve:
- indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio di cui al D.Lgs. n. 67/2011;
- specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 67/2011, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;
- contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n. 67/2011, la corrispondente documentazione minima necessaria che è indicata nella tabella A allegata al DM.
La documentazione – Spostando l’attenzione sulla documentazione da presentare, è previsto che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore, entro 30 giorni dalla richiesta, l’apposita documentazione ai sensi dell’art. 2, c. 2 del D.Lgs. 67/2011. Tale documentazione, prodotta in copia, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.
Il monitoraggio – Ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è previsto un vero e proprio monitoraggio delle domande accolte attraverso l’analisi dei dati provenienti dall’accertamento, presso l’INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati concernenti:
- la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;
- l’onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;
- la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
La comunicazione – In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 2011:
- l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
- il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.
Si segnala anche la previsione per cui, con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro deve comunicare le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 67/2011, in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono tuttavia ammesse modalità diverse di esecuzione degli adempimenti, previe apposite convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli enti previdenziali interessati.