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Premessa – Proprio così. I lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti potranno vedersi incrementare la quota necessaria per l’accesso ai trattamenti pensionistici. Sostanzialmente, tre sono le ipotesi in ballo: applicare nel 2015 quota 100 (età più contributi) attraverso un meccanismo graduale; 60 anni più 40 anni di contributi senza passaggi intermedi oppure l’applicazione di un minimo di 62 anni di età sino ad un massimo di 67/70 anni per accedere ai benefici pensionistici.
I soggetti interessati – Hanno la facoltà di presentare la domanda per ottenere il beneficio, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Inoltre, sono inclusi anche coloro che hanno prestato la loro attività:
- nel periodo notturno per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un minimo di 78 notti (per chi maturato il requisito tra il 1° luglio 2008 e il 30 luglio 2009);
- o per un minimo di 64 notti per coloro che maturano i requisiti dopo il 1° luglio 2009.
Nell’elenco bisogna individuare l’attività in orario notturno che comprenda almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per l’intero anno lavorativo.
I requisiti – Per fruire del beneficio pensionistico anticipato è necessario che i lavoratori interessati abbiano svolto una o più delle attività lavorative faticose e pesanti previste dal comma 1, dello stesso articolo 1, del D.Lgs. n. 67, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
- ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
La stretta sulle pensioni – Come precisato in premessa, è realmente in gioco un vero e proprio incremento delle quote di anzianità per l’accesso ai benefici pensionistici, riconducibili sostanzialmente in tre ipotesi ben precisi:
- la prima prevede un meccanismo graduale: ovvero un anticipo dal 2013 al 2012 della quota 97, passando a quota 98 nel 2013, quota 99 nel 2014 per poi arrivare gradualmente a quota 100 nel 2015;
- la seconda ipotesi, invece, è legata al requisito dell’età: infatti, occorre un’età minima di 60 anni più 40 anni di contributi che potrebbe sempre a quota 100 senza però passaggi intermedi;
- mentre, l’ultima ipotesi prevede un minimo di 62 anni di età sino a un massimo di 67/70 anni con penalizzazioni per chi esce dal lavoro prima dei 65 anni di età, ma con bonus per chi opta per l’uscita dai 66 anni in poi.