17 aprile 2015

Lavoro accessorio. Rivalutati i limiti economici

Sale a 5.060 euro netti il compenso massimo che un lavoratore può percepire per le prestazioni occasionali

Autore: Redazione Fiscal Focus
Si alza leggermente l’asticella dei limiti economici per il lavoro accessorio. Per quest’anno, infatti, affinché un lavoratore possa essere considerato “occasionale” non potrà percepire compensi mediante i buoni lavoro (c.d. voucher) per un importo superiore a 5.060 euro netti (6.746 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Mentre per la prestazione resa nei confronti di imprenditori commerciali o liberi professionisti, fermo restando il limite dei 5.060 euro annui, non è possibile sforare il tetto dei 2.020 euro netti (2.693 euro lordi). Tale soglia non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato.

Tali importi, come da ultimo stabilito dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), sono “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. Tale variazione per il periodo “gennaio 2014 – dicembre 2014” è risultata nel misura dello 0,2%.

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 77/2015.

Riforma Fornero – L’istituto del lavoro accessorio è stato rivisitato dalla Riforma Fornero (art. 1, co. 32 e 33), restringendone l’ambito di operatività, mediante opportune misure di correzione all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).
In sostanza sono stati ridefiniti i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.060 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato).
La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti.

Ambito di applicazione
– Possono accedere al lavoro accessorio:
• i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
• gli studenti nei periodi di vacanza. Sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro;
• i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
• i lavoratori in part-time;
• altre categorie di prestatori (es. inoccupati);
• i prestatori extracomunitari solo se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.
La comunicazione - Prima dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro il committente deve, con l’ausilio di un Consulente del lavoro, procedere all’attivazione dei buoni, comunicando in via telematica all’INPS: il proprio codice fiscale, la tipologia di committente, l’attività svolta, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione. Tale comunicazione vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. La mancata attivazione è punita con l’applicazione della “maxisanzione”, da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore. Il committente può, con analoga procedura telematica, comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione in merito al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività, nonché chiedere il rimborso di voucher scaduti e non utilizzati. L’operazione di comunicazione necessaria per l’attivazione del buono lavoro è altresì indispensabile per la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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