Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
• i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;La comunicazione - Prima dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro il committente deve, con l’ausilio di un Consulente del lavoro, procedere all’attivazione dei buoni, comunicando in via telematica all’INPS: il proprio codice fiscale, la tipologia di committente, l’attività svolta, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione. Tale comunicazione vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. La mancata attivazione è punita con l’applicazione della “maxisanzione”, da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore. Il committente può, con analoga procedura telematica, comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione in merito al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività, nonché chiedere il rimborso di voucher scaduti e non utilizzati. L’operazione di comunicazione necessaria per l’attivazione del buono lavoro è altresì indispensabile per la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
• gli studenti nei periodi di vacanza. Sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro;
• i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
• i lavoratori in part-time;
• altre categorie di prestatori (es. inoccupati);
• i prestatori extracomunitari solo se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.