Premessa – Via libera alla CO telematica per l’instaurazione di rapporti di lavoro accessorio. Infatti, ieri è terminata la fase transitoria che ha consentito l'invio delle comunicazioni all'INAIL ovvero all'INPS attraverso canali diversi da quelli telematici. Quindi, da oggi, tale comunicazione non dovrà più essere inviata all’INAIL, bensì semplicemente all’INPS, indipendentemente dal canale di acquisizione dei buoni lavoro. A tal fine, gli interessati potranno utilizzare due canali: online (procedura disponibile sul sito dell’INPS) e Contact Center INPS-INAIL (numero 803.164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza). La modifica interessa conseguentemente i buoni cartacei distribuiti presso l'Istituto per quanto concerne l'ente al quale fare riferimento (prima abbiamo visto anche l'INAIL ora non più), tutti i buoni acquistati relativamente alle modalità che saranno solo telematiche.
Comunicazione obbligatoria - Finora l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di inizio attività del lavoro accessorio è avvenuto con la trasmissione della dichiarazione all’INAIL a mezzo fax o tramite il sito www.inail.it/Sezione Servizi on line. Al riguardo si rammenta che i committenti hanno quale unico ma obbligatorio adempimento, prima dell'inizio della prestazione, di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale proprio e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di attività. Mentre per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, sportelli delle Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all’INPS tramite contact center o tramite sito istituzionale.
La novità - A seguito delle determinazioni presidenziali INPS n. 43 del 1° marzo 2013 e INAIL n. 87 del 4 aprile 2013, i due istituti hanno stipulato un Accordo finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, prevedendo che tutte le comunicazioni di inizio attività, nonché le eventuali variazione, siano effettuate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro. L'INPS, dal proprio canto, dovrà trasmettere in tempo reale all'INAIL le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali. La novità, come precisato in premessa, è operativa dal 15 gennaio 2014; quindi, da tale data cessa anche l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’INAIL e di conseguenza non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati.
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