27 dicembre 2011

Lavoro usurante. Incluso anche il settimo anno

Per la maturazione dei requisiti pensionistici deve essere conteggiato anche l’ultimo anno
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 24235 diffuso in data 22 dicembre 2011, ha fornito importanti chiarimenti in merito al procedimento di accertamento dei requisiti indicati nel D.Lgs 67/2011 per il riconoscimento del beneficio dello svolgimento del lavoro particolarmente faticoso e pesante. In particolare, viene stabilito che, coloro i quali svolgano attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato una volta raggiunti, nel corso del 2011, i 40 anni di contributi necessari.

I lavoratori notturni – Con riferimento ai lavoratori notturni, viene chiarito che la documentazione utile per accedere al beneficio pensionistico non può essere rappresentata dalle sole buste paga dei lavoratori contenenti esclusivamente l’indicazione dell’indennità percepita. La legge, infatti, prevede che debbano essere desumibili ulteriori e fondamentali elementi quali il numero di ore svolte per ciascun giorno lavorativo, ovvero quello delle giornate lavorative di svolgimento di lavoro notturno. Pertanto, per perfezionare l’istanza sarà necessario produrre ulteriori documenti, quali: il contratto individuale, collettivo nazionale o aziendale, ovvero eventuali ordini di servizio che consentano all’Istituto il rispetto delle condizioni fissate dalla norma.

Il termine per l’integrazione delle domande – Quanto ai termini per la presentazione delle istanze, l’INPS precisa che il termine del 6 dicembre u.s. (previsto per l’integrazione dei documenti necessari per ricevere l’assegno pensionistico) delle richieste trasmesse entro il 30 settembre 2011 era utile per la produzione della documentazione minima. Conseguentemente, l’Istituto accoglierà e valuterà anche ulteriori documentazioni trasmesse successivamente a tale data.

La maturazione dei requisiti –
In realtà, la novità più importante contenuta nel messaggio in commento, riguarda la maturazione del diritto al trattamento anticipato di pensione da parte di lavoratori di cui all’art. 1, c. 2, lettera a). Si tratta di quei soggetti che negli ultimi 10 anni di lavoro vantano almeno sette anni di lavoro usurante. La unicità sta nel fatto che nei sette anni, che danno diritto ad anticipare la pensione, bisogna includere anche il settimo anno (cioè l’ultimo) in cui maturino i requisiti pensionistici. Infine, è stato chiesto se, per i lavoratori a turni, è previsto un numero minimo di giorni lavorativi in cui, nell’anno di maturazione dei requisiti, deve essere svolto il lavoro notturno. A tal proposito l’INPS rammenta che, i criteri di valutazione del periodo in cui si colloca il lavoro notturno, sono stati già resi noti con il messaggio 22647/2011. Di conseguenza, per coloro che perfezionano il requisito pensionistico agevolato, per esempio nel 2011, il lavoro notturno eseguito deve essere accertato prendendo in considerazione l’anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro se anteriore; in tale periodo i lavoratori devono aver lavorato di notte per almeno 6 ore per un numero minimo di 64 giorni.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy