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Nei contratti di rete tra imprese disciplinati dall’Art.3 Legge 33/2009 e ss. è ammessa la codatorialità come intesa dal co.4 ter del DLG 276/2003 del personale dipendete delle imprese retiste, esclusivamente se prevista e regolata tramite un accordo cd: “REGOLE D’INGAGGIO” appositamente predisposto e accessorio rispetto al contratto di rete.
Infatti nel ricordare che il contratto di rete è un istituto finalizzato alla realizzazione di un modello di collaborazione tra imprese incentrato sia sul perseguimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato, sia sul mantenimento dell’indipendenza, autonomia e specialità delle imprese retiste, è l’accordo esplicitato sulla codatorialità che crea sia vincoli di collaborazione ma segna anche il limite dell’indipendenza delle imprese partecipanti.
Vediamo come.
(prezzi IVA esclusa)