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All’art. 26 della Legge di Bilancio 2017 è stato rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’importo e le modalità di fruizione della cd. “quattordicesima”, cioè della somma aggiuntiva introdotta (dal 2007) al fine di incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso (articolo 5, commi 1-4, del D.L. 81/2007. La novità principale, in particolare, risiede nei requisiti reddituali richiesti per la fruizione della stessa, la quale viene erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi superiori a 1,5 volte - e fino al limite di 2 volte - il trattamento minimo INPS. Inoltre, per chi guadagna fino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS, viene incrementato l’importo che può variare da un minimo di € 437 fino ad un massimo di € 655 in base alla tipologia di lavoratore e ai contributi versati.
(prezzi IVA esclusa)