Premessa – In stand-by, anche per quest’anno, le aliquote contributive dei lavoratori con partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS (27,72%); salgono invece al 22% quelli dovuti dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica. La determinazione dell’aliquota, quest’anno, tiene conto delle novità introdotte dalla recente Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) che, da un parte mantiene fissa la percentuale contributiva al 27,72% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre dall’altra incrementa al 22% l’aliquota a carico dei titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Non è prevista nessuna modifica invece, per gli iscritti alla Gestione separata INPS diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo a un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.); per questi ultimi, infatti, rimane confermato l’art. 46-bis, c. 1, lett. g) della L. n. 134/2012, che prevede l’incremento – per l’anno 2014 - al 28,72%. A confermarlo è l’INPS con la circolare n. 18/2014.
Ripartizione onere contributivo - Tutto resta invariato per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo, il quale verrà così ripartito: 1/3 a carico del collaboratore; 2/3 a carico del committente. In caso di associazione in partecipazione l’onere contributivo va ripartito nel seguente modo: 55% a carico dell’associante; 45% a carico dell’associato. Al riguardo si rammenta che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014). Tuttavia, conservano la possibilità di applicare la rivalsa sul cliente del 4%, caricandosi di tutto il resto dell’onere contributivo.
Il massimale - Le aliquote su illustrate sono applicabili fino al raggiungimento del limite massimo, che per l’anno 2014 è pari a 100.123 euro. Si rammenta, inoltre, che oltre il predetto limite di compenso non deve essere versato il contributo, ma non si matura neanche la pensione.
Compensi entro il 12/06/2014 - Per quanto concerne le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2014, l’INPS le considera percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la suddetta data e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013.
Il minimale – Infine, con riferimento all’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito, per quest’anno tale importo è pari a euro 15.516. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72% o del 28,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici). Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.
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