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Laddove le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali siano state attivate entro il 31 dicembre 2015, le stesse possano concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo agli organi delle procedure concorsuali di continuare a fruire dell’esonero dal versamento dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 5, co. 4 della L. n. 223/1991.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 28 del 15 dicembre 2015.
I quesiti – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3 della L. n. 223/1991 concernente l’intervento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di procedure concorsuali, in considerazione del disposto di cui all’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, come sostituito dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h) del D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), che ne sancisce l’abrogazione a far data dal 1° gennaio 2016.
Innanzitutto è stato chiesto di sapere se gli organi delle procedure concorsuali che abbiano avviato una procedura di licenziamento nel corso dell’anno 2015 ai sensi dell’art. 3, comma 3, possano concluderla nel 2016 sempre in virtù della medesima disposizione e, nell’ipotesi di risposta affermativa, se sia possibile fruire dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4, previsto dal citato art. 3, comma 3.
L’altro quesito riguarda la possibilità per gli organi delle procedure concorsuali, in presenza di un intervento di CIGS autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma 1, con decorrenza nell’anno 2015 ed eventuale estensione all’anno successivo, di poter attivare nel corso del 2016 una procedura di licenziamento collettivo e, in caso di soluzione positiva, se possano fruire dell’esonero dal versamento del contributo a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, comma 4.
Procedura di licenziamento collettivo – Per rispondere AL quesito posto,il Ministero del Lavoro muove innanzitutto dalla lettura dell’art. 3 della L. n. 223/1991, la quale contempla la possibilità di autorizzare il trattamento straordinario di integrazione salariale inseguito all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dalla medesima norma.
Inoltre, laddove non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti. A tal fine, l’impresa è tenuta a versare il contributo d’ingresso di cui agli art. 4 e 24 della L. n. 223/1991.
Riforma Fornero – Successivamente è intervenuta la Riforma Fornero (L. n. 92/2012), la quale all’art. 2 co. 70 ha disposto l’abrogazione del menzionato art. 3, con effetto a far data dal 1° gennaio 2016.Di conseguenza, a decorrere da tale data, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento di CIGS nell’ambito delle procedure concorsuali ed il conseguente esonero dal versamento del predetto contributo sancito dall’art. 5, comma 4, L. n. 223/1991.
Risposta MLPS – Alla luce del quadro regolatorio che si è venuto a creare,laddove le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali siano state attivate entro il 31 dicembre 2015, e dunque antecedentemente all’abrogazione della disposizione di cui all’art. 3, le stesse possano concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo agli organi delle predette procedure di continuare a fruire dell’esonero in argomento.
Non appare, infine, ammissibile l’attivazione di licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016, laddove quest’ultimi si inseriscano nell’ambito delle procedure di cui all’art. 3, comma 3, in considerazione dell’abrogazione del medesimo disposto.