23 settembre 2015

Luci e ombre sul lavoro accessorio

Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare la comunicazione preventiva in maniera telematica alla DTL e permane incertezza sull’importo dei voucher

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il D.Lgs. n. 81/2015, nel riordinare i contratti di lavoro oggi vigenti al fine di renderli maggiormente compatibili e coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, al Capo VI (art. da 48 a 50) ha introdotto significative novità nell’ambito del lavoro di tipo accessorio ampliando, da una parte, il limite economico massimo percepibile da ciascun prestatore di lavoro e, dall’altra, introducendo nuovi obblighi in capo ai committenti imprenditori o professionisti. La nuova disciplina, che ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), va nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Tale norma, in particolare, introduce importanti novità in ordine:
• al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
• alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
• all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
• alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

Stop comunicazione telematica - Peccato che alle parole non hanno dato seguito i fatti. E a confermare tale situazione è stato proprio l’INPS con la circolare n. 149 del 12 agosto 2015 che, nel fornire i primi chiarimenti sull’istituto del lavoro accessorio, ha confermato la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva (Ministero del Lavoro nota protocollo n. 3337/2015).
Ricordiamo, a tal proposito, che l’art. 49, co. 3 del Decreto Legislativo in trattazione ha introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori o professionisti di comunicare l’inizio della prestazione occasionale di tipo accessorio alla Direzione territoriale del Lavoro in maniera del tutto telematica, ivi compresi sms o posta elettronica. La comunicazione deve contenere:
• i dati anagrafici;
• il codice fiscale del lavoratore;
• il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Quindi, in attesa dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more dell’attivazione delle relative procedure telematiche, i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziali secondo le procedure attualmente in uso, ossia: tramite Contact Center INPS/INAIL; fax gratuito e sito INPS. Con le medesime modalità vanno comunicate all’INAIL la cessazione anticipata della prestazione rispetto alla data originariamente indicata oppure l’inizio della prestazione in data successiva rispetto a quella inizialmente comunicata.

Incertezze importo voucher -
Altro punto ancora in sospeso riguarda l’importo del singolo voucher il quale, a norma dell’art. 49, co. 1 deve essere fissato con apposito Decreto del MLPS, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
Dunque in attesa dell’emanazione del Decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Acquisto voucher - A completare lo scenario fin qui descritto, vi sono le nuove più rigide procedure di acquisto e attivazione dei buoni lavoro. Infatti, la circolare n. 149/2015 dell’INPS ha confermato – in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2015 – che coesistono due vie per l’acquisto dei buoni lavoro, differenzianti in base al soggetto che ne fa richiesta, ossia:
• committenti imprenditori o liberi professionisti;
• e committenti non imprenditori o professionisti.

In particolare, i primi possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
• la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
• tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
• banche popolari abilitate.

Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i buoni, oltreché attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Nuovo limite – Infine, si segnala l’aumento del limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro, che passa da 5.000 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000 (€ 2.020 per l’anno 2015, ossia 2.693 euro lordi).
Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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