Premessa – L’INPS, con la circolare n. 62/2014, individua sia le attività esterne incompatibili che esercitabili dei medici dell’Istituto previdenziale. Tra le attività esterne incompatibili è possibile annoverare la partecipazione a società operanti nel settore sanitario privato e lo svolgimento di incarichi presso strutture sanitarie convenzionate con il SSN.
Regolamento delle incompatibilità – L’art. 5 del Regolamento recante la “disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all’ufficio per i dipendenti dell’INPS” chiarisce che è assolutamente incompatibile con il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto lo svolgimento di incarichi che generano conflitto di interessi anche potenziali con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura cui lo stesso è assegnato e, in generale, con l’attività istituzionale dell’Amministrazione, nonché le attività che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentono un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti di ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura cui è assegnato.
Incompatibilità – Nello specifico, sono precluse ai medici dell’INPS – in quanto incompatibili con le attività istituzionali - la partecipazione a società operanti nel settore sanitario privato, lo svolgimento di incarichi presso strutture sanitarie convenzionate con il SSN, la partecipazione a società o a studi di consulenza giuslavoristica, previdenziale, assistenziale. È altresì incompatibile con il lavoro dei medici dell’Istituto, l’attività sanitaria presso Enti di Patronato e Associazioni di categoria, di pertinenza INPS.
Attività esterne esercitabili – Per quanto riguarda le attività esterne esercitabili, queste ultime deve “concorrere, preferibilmente, all’arricchimento professionale dell’istante affinché l’Amministrazione ne ricavi, sia pure in modo indiretto, un vantaggio” (art. 10, comma 1, lett. d). Inoltre, gli incarichi dovranno avere una durata determinata o determinabile, comunque non superiore ai 12 mesi; pertanto, essendo esclusi rinnovi automatici, ove necessario, sarà cura dell’istante procedere a una nuova richiesta. Tra le attività esterne esercitabili è consentito lo svolgimento delle attività specialistiche che prevedano accertamenti diagnostici clinici non invasivi compresa l’indicazione delle cure mediche. Tuttavia, è escluso il rilascio di certificati volti ad attestare la sussistenza di condizioni morbose ai fini del riconoscimento di prestazioni economiche da parte dello Stato, ovvero la conseguente compromissione della capacità lavorativa ovvero il grado di autonomia personale. La richiesta, particolare, deve essere formulata prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività e la relativa autorizzazione sarà rilasciata per 12 mesi, fatti salvi i doveri deontologici e delle norme del codice civile e codice penale riferiti alla specificità medica.
Le modalità autorizzative per i medici sono le seguenti:
• medici dipendenti in servizio presso le sedi territoriali: i medici dipendenti in forza o assegnati alle sedi territoriali sono tenuti a formalizzare la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività professionale esterna al Direttore Regionale, per il tramite del Direttore di Sede, previa acquisizione del parere motivato da parte del Coordinatore provinciale con funzioni di coordinamento Regionale. Il Direttore Regionale competente, sentita la funzione medico legale referente, assumerà il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego;
• medici dipendenti con funzioni di coordinamento regionale: i medici dipendenti con funzioni di coordinamento regionale, sono tenuti a formulare richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività professionale esterna al Direttore Regionale, che assume il relativo provvedimento, acquisito il parere del Coordinatore Generale Medico Legale;
• medici dipendenti del Coordinamento generale: tali medici sono tenuti a formulare richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività professionale esterna al Direttore Centrale Risorse Umane, che assume il relativo provvedimento, acquisito il parere del Coordinatore Generale Medico Legale.
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