6 novembre 2013

Meno vincoli per l’apprendistato

Il D.L. 104/2013 esclude le normative regionali per dare attuazione ai contratti d’apprendistato
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Apprendistato durante la scuola. È questo in sostanza il concetto base previsto dall’art. 8 del D.L. 104/2013, che passa ora al Senato dopo l’ok dato giovedì scorso alla Camera. In particolare, tale norma prevede che le università (escluse quelle telematiche), le scuole e gli istituti tecnici superiori potranno stipulare convenzioni con singole imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano per lo studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, lo svolgimento di un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All’interno delle convenzioni dovranno essere definiti: i corsi di studio interessati; le procedure da adottare per individuare gli studenti da coinvolgere nei percorsi di apprendistato, le caratteristiche dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente (60 crediti massimo).

Alternanza scuola/lavoro – In pratica, la norma si poggia sul principio base dell’alternanza scuola-lavoro, già previsto dalla Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003) nella parte in cui ha introdotto tre diversi percorsi di apprendistato, uno dei quali caratterizzato proprio dall’alternanza tra università (o scuola) e lavoro. Tuttavia, tale normativa è rimasta incompiuta per molti anni, in quanto non sono state attuate le normative regionali. In questa situazione, nel 2011 è intervenuto il T.U. sull’apprendistato che ha trasformato tale forma di apprendistato, rinominandola “apprendistato di alta formazione”. La recente disciplina ha confermato nuovamente la centralità della Regione nel dare attuazione a questa forma di apprendistato, con la possibilità però per le singole aziende – in assenza di una norma locale – di stipulare intese con le istituzioni formative allo scopo di attivare il percorso formativo. Ma anche questa soluzione sembra non essere decollata.

La novità – Ora, l’art. 8 del D.L. 104/2013 – nel riproporre sostanzialmente la stessa disciplina finora vigente – presenta degli elementi innovativi, ossia nella parte in cui esclude qualsiasi rinvio alle norme regionali come fonte di regolazione dell’apprendistato di questo tipo. Tale orientamento va sì a favore dell’esigenza di semplificazione del mercato del lavoro, ma è anche vero che bisogna stare attenti nell’evitare di andare incontro a sicure pronunce di incostituzionalità previste dall’art. 117 della Costituzione.

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