22 aprile 2015

Microcredito: il focus dei CdL

Approfondimento della Fondazione Studi CdL sul Microcredito alle PMI

Autore: Redazione Fiscal Focus
A seguito della firma posta dal ministro dello Sviluppo economico sul D.M. contenente le istruzioni operative per aderire al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in relazione alle operazioni di Microcredito alle PMI, la Fondazione Studi CdL ha ritenuto opportuno approfondire la questione in attesa di conoscere ulteriori indicazioni dal MISE.

In tale contesto, un ruolo centrale viene occupato dai CdL che dovranno assistere l’impresa o il lavoratore autonomo sia nello studio di fattibilità del progetto di avvio o sviluppo dell’attività sia nella fase di presentazione dell’istanza sul portale del MISE per l’accesso alle garanzie del fondo per l’apertura dei credito. Inoltre, dovrà seguire la regolare erogazione del finanziamento e la realizzazione del piano imprenditoriale presentato.

Sul punto, si precisa sin da ora, che possono essere finanziatori del microcredito: gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB e altri soggetti iscritti in apposito elenco.
I requisiti per essere iscritti nell’apposito elenco sono: forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5 dell’art. 111 TUB; requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5 dell’art 111 TUB; oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 dell’art. 111 TUB, nonché alle attività accessorie e strumentali; presentazione di un programma di attività.

Campo di applicazione – Il microcredito, così come previsto dal Decreto (MEF) n. 176/2014, ha lo scopo di sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
Ne consegue che solo le Srl semplificate (e non anche le Srl in genere) potranno accedere a tale tipologia di finanziamento.

Restano, invece, esclusi dal finanziamento:
• i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni;
• i lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore a 5 unità;
• le società di persone, società a responsabilità limitata.

Esistono anche altri casi di esclusione, vale a dire le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori ai seguenti:
• aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di natura inferiore un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;
• aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000.

Sono in ogni caso esclusi i soggetti con un indebitamento superiore a 100.000 €.

Finanziamenti fruibili – I motivi per i quali è possibile richiedere il finanziamento sono i seguenti:
• acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
• retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
• pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti. I finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
• pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Il finanziamento – I finanziamenti, in particolare, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
• il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
• lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

Quanto alla durata massima del finanziamento, essa non può essere superiore a sette anni, a eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, co. 1, lett. d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

La procedura – Per accedere al finanziamento è previsto un click day successivamente al 13 aprile, necessario per prenotare le garanzie del fondo da parte del soggetto finanziato. Da notare che la prenotazione della garanzia resterà valida per i 5 giorni lavorativi successivi in attesa che l’interessato presenti il proprio progetto da finanziare al soggetto finanziatore – operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario - che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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