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Premessa. L’art. 38, comma 1, lettera a) del D.L. 98/2011 (manovra correttiva) convertito con modificazione dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/17/2011) condona l’INPS dalle spese legali. La disposizione è certo favorevole al pensionato/cittadino che ha fatto causa all’Istituto di previdenza, perché comporta l’automatico accoglimento delle domande. Tuttavia, la norma dispone che le spese legali siano a carico di chi le ha anticipate senza possibilità di rivalsa sulla controparte. In sostanza, le spese legali rimangano a carico del pensionato/cittadino.
Art. 38, comma 1, D.L. 98/2011. Secondo la norma sopra citata, i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio.
Spese a carico del cittadino. Secondo l’art. 310, comma 4, del codice di procedura civile, in caso di estinzione della controversia le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò significa che non esiste liquidazione delle spese con accollo all’INPS Di conseguenza, sembra evidente che se non c’è accollo all’ente previdenziale, in ipotesi soccombente, le spese gravano sul pensionato o comunque di chi ha fatto causa all’Istituto previdenziale.
I dati sul contenzioso civile. Al riguardo, volgendo uno sguardo alle statistiche (dati INPS) è possibile rilevare che, almeno il 20-25% del contenzioso civile nazionale riguarda cause previdenziali e di queste, alla fine del 2010, ne risultavano giacenti ben 160.263 del valore non superiore a 500 euro, di cui 55.121 in cui si è prevista la soccombenza dell’INPS La maggior parte di esse, poi, ha come oggetto prestazioni spettanti ai lavoratori agricoli quali: la disoccupazione agricola, la determinazione della retribuzione agricola effettiva ai fini del calcolo dell’indennità, la differenza avente a oggetto la retribuzione media convenzionale e la rivalutazione dell’indennità della disoccupazione agricola.