Premessa – I contenziosi in cui è coinvolto l'INPS per un valore inferiore ai 500 euro, che risultano pendenti al 31 dicembre 2010, continuano a essere considerati estinti di diritto con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. Infatti la disposizione, che ha finalità deflattiva del contenzioso, con particolare riferimento a quello in materia agricola, è stata oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Tribunale di Lucera (FG) con ordinanza del 4 aprile 2012. In particolare, il giudizio di legittimità si è concluso con l’ordinanza n. 158 del 21 maggio 2014-4 giugno 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 7383/2014.
Micro-contenziosi – La prima manovra estiva del 2011 all’art. 38. c. 1, lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, ha previsto un alleggerimento del contenzioso previdenziale. Infatti, nei “processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente”. L’obiettivo della norma è quello di smaltire in maniera automatica una fetta consistente delle liti in materia previdenziale. In questo modo, inoltre, si realizza una maggiore economicità dell'azione amministrativa, oltre a garantire maggiore trasparenza dei pagamenti e soprattutto di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale.
I requisiti – Affinché si realizzi l’effetto estintivo del contenzioso, occorre il verificarsi contestuale delle seguenti quattro condizioni:
• per l'ambito previdenziale (ed assistenziale) della controversia occorre riferirsi alle materie di cui all'art. 442 c.p.c., e secondariamente, a tutte le controversie che tecnicamente hanno natura previdenziale;
• l'INPS deve essere parte in causa, non importa se dal lato passivo - come solitamente accade - o dal lato attivo;
• il processo deve essere pendente alla data del 31 dicembre 2010 (fa fede la data del deposito del ricorso) ma non deve essere ancora stata pronunciata sentenza (in assenza di specificazioni si intende anche non definitiva);
• il valore della controversia deve essere complessivamente inferiore (o pari) a euro 500.
Spese a carico del cittadino - Secondo l’art. 310, comma 4, del codice di procedura civile, in caso di estinzione della controversia le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò significa che non esiste liquidazione delle spese con accollo all’INPS Di conseguenza, sembra evidente che se non c’è accollo all’ente previdenziale, in ipotesi soccombente, le spese gravano sul pensionato o comunque di chi ha fatto causa all’Istituto previdenziale.
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