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Premessa – I sostituti d’imposta, che devono inviare telematicamente entro il 31 luglio 2012 il modello 770/2012 semplificato, devono stare ben attenti sugli incentivi fiscali introdotti dalla L. n. 238/2010 per il rientro dei lavoratori in Italia (cd. rientro dei cervelli). Infatti, nel punto 1 del modello deve essere indicato rispettivamente il 20% o il 30% dei redditi corrisposti alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio. In questo caso, nelle annotazioni (cod. BM) il sostituto d’imposta deve indicare l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato rispettivamente a donne e uomini). Nel punto 21, invece, relativa alla “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” in cui deve essere indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta, dovranno essere indicate anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori). A chiarirlo è Assonime con la circolare n. 20 del 6 luglio scorso illustrando le principali modifiche e integrazioni apportate al modello rispetto a quello dello scorso anno.
Rientro dei lavoratori in Italia – L’incentivo fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia ha l’obiettivo di contribuire al rilancio dell’economia del Paese, attraverso la valorizzazione delle esperienze umane e professionali di soggetti che, dopo essersi trasferiti all’estero in un determinato periodo, decidono di fare rientro in Italia. Il bonus, applicabile dal 28 gennaio 2011 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, consiste nella riduzione della base imponibile dichiarata ai fini IRPEF al 20 o al 30%, rispettivamente per le lavoratrici o i lavoratori che, rientrando in Italia, portano in dote le proprie esperienze e competenze.
I soggetti beneficiari – I soggetti beneficiari dell’incentivo fiscale sono: cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che al 20 gennaio 2009: a) sono in possesso di un titolo di laurea; b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; c) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa; oppure coloro che negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
I soggetti esclusi – É necessario dunque che durante il periodo di residenza all’estero, il beneficiario debba aver svolto un’attività lavorativa o un’attività di studio. Ne consegue che l’attività lavorativa prestata all’estero esclude dal beneficio “i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa”.
Istanza del lavoratore – Come chiarito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 97156/2011, deve essere il lavoratore a formulare apposita istanza per chiedere al proprio sostituto d’imposta l’applicazione dei benefici fiscali in argomento.
Decadenza dal beneficio - Il beneficiario del bonus decade dal diritto all’incentivo fiscale, nel caso in cui trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall’Italia prima che siano decorsi cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, in questo caso è previsto il recupero degli incentivi già fruiti e l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Gli adempimenti - I benefici in commento sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione. A seguito delle modifiche normative intervenute, i sostituti potevano procedere alla riapertura del conguaglio fiscale del 2011 e riconoscere in quella sede i benefici fiscali previsti dalla Legge n. 238, procedendo entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo CUD per l’anno d’imposta 2011. Essi operano quindi le ritenute sul reddito imponibile abbattuto al 20% per le lavoratrici, e al 30% per i lavoratori, corrisposto dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta formulata dal dipendente. Ora, invece, con le suddette agevolazioni fiscali i sostituti d’imposta al punto 1 del modello devono indicare, rispettivamente, il 20% o il 30% dei redditi corrisposti alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio. In questo caso, nelle annotazioni (cod. BM) dovrà essere indicato l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato rispettivamente a donne e uomini). La fruizione dell’agevolazione, inoltre, incide anche sulla compilazione del punto 142 in cui deve essere riportato l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile del dipendente. L’introduzione della disciplina agevolativa, tra l’altro, ha apportato delle modifiche anche nella parte relativa alla “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Infatti, nel punto 21 della suddetta parte del modello 770/S/2012, in cui deve essere indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta, dovranno essere indicate anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori). Queste somme dovranno poi essere separatamente riportate nel successivo punto 23.