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Premessa – Il 31 luglio 2012 scade l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica del Modello 770/2012 Semplificato da parte dei sostituti d’imposta. A tal fine Assonime, con la circolare n. 20 del 6 luglio 2012, segnala le principali modifiche e integrazioni apportate al modello, rispetto alle versioni degli anni precedenti. I sostituti d’imposta per quest’anno dovranno fare i conti con le novità in materia di tassazione delle indennità di fine rapporto introdotte con la manovra “Salva-Italia”. Questi ultimi, in particolare, devono tener conto ora del fatto che l’importo eccedente un milione di euro concorre alla formazione del reddito complessivo. Di conseguenza, i sostituti d'imposta devono effettuare i calcoli relativi all’importo dell’indennità di fine rapporto che concorre alla formazione del reddito complessivo e contestualmente procedere alla determinazione dell'imponibile e dell’aliquota di tassazione separata dell'indennità principale da assoggettare a tassazione separata secondo le indicazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2012.
La manovra “Salva-Italia” – Come è noto, la manovra “Salva-Italia” (L. n. 201/2011) all’art. 24 ha previsto che le indennità di fine rapporto corrisposte ai lavoratori dipendenti e quelle percepite per la cessazione dei rapporti di co.co.co. sono soggette a tassazione ordinaria, anziché separata, per la quota eccedente un milione di euro.
I soggetti interessati – In particolare, la suddetta disposizione interessa i soggetti passivi IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che hanno maturato il diritto a percepire le indennità e i compensi a decorrere dal 1° gennaio 2011. Non rientrano invece nell’applicazione della disposizione in esame, l'ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati a eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto.
Il superamento della soglia - Per la verifica del superamento della soglia del milione di euro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “detta verifica va effettuata considerando le indennità erogate al lordo delle riduzioni e deduzioni previste dalle disposizioni in tema di tassazione separata”. In particolare, l’Agenzia rileva che nell'ipotesi in cui siano erogate altre indennità e somme, e in un successivo periodo di imposta il TFR, la tassazione ordinaria è “comunque applicabile a partire dal periodo di imposta in cui le indennità complessivamente erogate eccedono l'importo di euro 1.000.000. Tuttavia, il sostituto d’imposta, nell'effettuare le ritenute d'acconto, dovrà ricostruire l'intera posizione del sostituito considerando l'importo assoggettato a tassazione separata formato in precedenza dal TFR”. Concorrono alla formazione del limite di un milione di euro, anche se erogate non contestualmente e in differenti periodi d’imposta, eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Determinazione dell’imponibile – Nel dettaglio, l'imponibile che concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di lavoro dipendente è determinato: per il TFR, al netto delle rivalutazioni già assoggettate annualmente all'imposta sostitutiva dell'11% (per gli importi maturati a decorrere dal 2001), e dell'abbattimento forfettario di euro 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000), proporzionalmente riferibili alle rispettive parti del TFR da assoggettare a tassazione ordinaria; per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione ordinaria.
Gli adempimenti - Alla luce delle suddette disposizioni legislative è necessario che i sostituti d'imposta operino le ritenute previste dall’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, tenendo conto del fatto che l’importo eccedente un milione di euro concorre alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, i sostituti d'imposta devono effettuare i calcoli relativi all’importo dell’indennità di fine rapporto che concorre alla formazione del reddito complessivo e, contestualmente, procedere alla determinazione dell'imponibile e dell’aliquota di tassazione separata dell'indennità principale da assoggettare a tassazione separata secondo le indicazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2012.