Tutto pronto, o quasi, per l’entrata in vigore del
nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI), che vedrà luce
da domani 1° maggio 2015. Infatti, tardano ad arrivare le istruzioni operative da parte dell’INPS per la corretta applicazione del nuovo sostegno economico che, come ampiamente discusso su queste pagine, prenderà definitivamente il posto dell’ASpI e mini-ASpI, introdotti dall’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero.
La staffetta degli ammortizzatori sociali sarà accompagnata anche da un altro assegno, che rappresenta una novità assoluta nell’universalismo delle tutele, vale a dire l’
ASDI. Tuttavia, quest’ultimo Assegno di Disoccupazione scatta solo in via residuale alla NASpI, nel senso che trova applicazione esclusivamente per i lavoratori che hanno esaurito l’intero periodo della suddetta tutela, entro il 31 dicembre 2015.
In attesa delle istruzioni operative dell’INPS, rivediamo per sommi capi le caratteristiche tipiche dei nuovi ammortizzatori sociali.
NASpI – La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015, è rivolto ai lavoratori dipendenti che perdono
involontariamente il lavoro. Restano esclusi, invece, i lavoratori a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).
A tal proposito, è giunto un recente chiarimento del Ministero del Lavoro (interpello n. 13/2015), il quale ha sottolineato che il nuovo sostegno economico si applica sia in caso di licenziamento per motivi disciplinari sia in caso di accettazione della c.d. offerta di conciliazione “agevolata”. In entrambi i casi, infatti, non può parlarsi di “disoccupazione volontaria”, quindi al lavoratore non può essere negato il diritto di ricevere l'indennità di disoccupazione.
Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000);
• almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Quanto alla misura, l’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero
4,33. Se l’importo derivante da tale calcolo è pari o inferiore a
1.195 euro, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al
25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di
1.300 euro.
Facciamo un esempio. Ipotizziamo un lavoratore di 60 anni che nei 4 anni precedenti (208 settimane) abbia ricevuto le seguenti retribuzioni imponibili: 1° anno 20.000 euro; 2° anno 23.000 euro; 3° anno 23.500 euro; 4° anno 25.000 euro.
Per il calcolo della NASpI bisogna prendere a riferimento l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, rapportarlo per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicarlo per il numero 4,33.
Quindi avremo:
• (91.500/208*4,33) = 1.904,78 euro (retribuzione mensile di riferimento).
Per determinare la prestazione base occorre effettuare i seguenti calcoli:
• 75% di 1.195= 896,25 euro;
• (1.904,78-1.195)*25%= 177,45.
Quindi, l’importo totale complessivo della nuova indennità è pari a:
1.073,7 euro (896,25+177,45).
Il lavoratore può fruire della NASpI per un periodo massimo di 24 mesi (104 mesi), mentre per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta mensilmente per un
massimo di 78 settimane.
Si ricorda, inoltre, che dal 4° mese (91° giorno) la prestazione va ridotta del 3%.
ASDI – Passiamo ora al nuovo Assegno di Disoccupazione disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015. Sul punto, sorgono alcuni dubbi circa quanti riescano realmente ad accedere a tale sostegno economico, in quanto è rivolto a coloro che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata
entro il 31/12/2015, e che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Il sostegno economico, in particolare, sarà rivolto preliminarmente:
• ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni;
• ai lavoratori in età vicina al pensionamento, che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
Quanto all’importo, essa sarà pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, comunque in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale (448,52 euro). Tuttavia, tale importo può essere aumentato per eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità da stabilire con Decreto Interministeriale (MEF-MLPS), da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo in commento (7 marzo 2015).
La durata massima è di
6 mesi.