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Il beneficiario di NASpI che si reca all’estero (paese UE) per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi, mantiene la possibilità di continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori (art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 150/2015). Mentre dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione, ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione.
A chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 177/2017.
(prezzi IVA esclusa)