31 luglio 2015

NASpI-intermittenti. Compatibili entro gli 8.000 euro

È cumulabile l’indennità NASpI con il reddito di lavoro intermittente, purché quest’ultimo non superi gli 8.000 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
In caso di rioccupazione del beneficiario di indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro è ammissibile, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con una tutela retributiva continuativa assicurata dall’indennità di disponibilità, il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, qualora quest’ultimo - comprensivo della indennità di disponibilità - non superi il limite di € 8.000 per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 142/2015.

Si tratta di un chiarimento di fondamentale importanza, considerato che prima dell’evoluzione interpretativa delle disposizioni di cui alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) la corresponsione dell’indennità di disoccupazione si riteneva esclusa per i periodi non lavorati durante i quali il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività lavorativa percependo la relativa indennità di disponibilità.
Ora, alla luce delle vigenti disposizioni sia in materia di indennità di disoccupazione ASpI che della nuova indennità NASpI, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendente laddove quest’ultimo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Differente è il discorso, invece, in caso di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità. In quest’ultimo caso, infatti, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra. In ogni caso, resta fermo il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

Lavoro all’estero – Altro chiarimento fornito dalla circolare in merito alla compatibilità della NASpI con altri redditi, riguarda il caso in cui il percettore della nuova indennità trova occupazione all’estero. In tal caso, la disciplina varia a seconda che il nuovo lavoro sia intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione o in uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione.

Nella prima ipotesi, se la persona disoccupata titolare di prestazione italiana chiede di esportare tale prestazione perché si reca in cerca di lavoro in uno Stato che applica la normativa comunitaria, è tenuta a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recata, quindi non è più a disposizione del Centro per l’impiego in Italia. Qualora trovi lavoro in detto Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI.

Qualora, invece, il percettore di indennità di disoccupazione NASpI lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria, l’indennità viene sospesa fino a un massimo di sei mesi. Al termine del contratto di lavoro all’estero, prima di ripristinare l’indennità sospesa, occorre verificare che l’interessato non si sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato. In tale ipotesi l’indennità NASpI non potrà più essere ripristinata.

Infine, in caso di percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca in uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione, e la persona ha già un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l’indennità viene sospesa fino a un massimo di sei mesi, dopodiché si produce decadenza.
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