1 luglio 2015

NASpI. Tutela nuova, contributi vecchi

È stato confermato il vecchio impianto contributivo per finanziare la NASpI

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’impianto contributivo del nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI), operativo per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, non introduce alcun elemento di novità rispetto alla vecchia ASpI. Quindi, rimane del tutto inalterato quanto previsto all’art. 2 della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che prevede l’applicazione dei seguenti contributi per il finanziamento dell’ammortizzatore sociale: contributo ordinario (1,61%); contributo addizionale (1,40%) e contributo sulla interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (l’importo massimo può arrivare a 1.469,85 euro).
Analogo discorso può essere fatto per quanto concerne la compilazione del flusso UniEmens, in quanto non sono previste modifiche in merito all’esposizione della contribuzione né con riferimento al contributo ordinario né a quello addizionale né tantomeno per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 4441 di ieri.

Contributo ordinario – Il contributo ordinario, complessivamente pari all’1,61%, è composto dal contributo base (1,31%) e da quello integrativo ex art. 25 della L. n. 845/1978 (0,30).
In particolare, sul contributo base trovano applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della Legge n. 388/2000 e all’art. 1, c. 361, della Legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, al Fondo di Tesoreria, ovvero nelle ipotesi di liquidazione mensile della Qu.I.R. senza accesso al Finanziamento assistito da garanzia.

Contributo addizionale - Il contributo, fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile, è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Restano esclusi da tale obbligo:
• i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
• i lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni;
• gli apprendisti;
• i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali.
• I lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato.

Inoltre, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, rimangono fuori anche i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In ogni caso, è prevista la restituzione del contributo addizionale al datore di lavoro, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato.
La restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell’esonero contributo triennale (art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2014).

Ticket licenziamento – Con riferimento al c.d. “ticket licenziamento” (art. 2, c. 31 della L. n. 92/2012), considerato che la somma massima del nuovo ammortizzatore sociale è pari a 1.195 euro, per le interruzioni da “maggio 2015”, la soglia annuale del contributo corrisponde a € 489,95; mentre l’importo massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – è di € 1.469,85.
Sul punto, è utile ricordare che il contributo non opera nei seguenti casi:
• licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
• interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Restano escluse dal contributo in questione anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
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