29 maggio 2013

Niente PSC in caso di emergenza

Se la popolazione si trova in stato di emergenza, non va redatto il PSC per garantire l’erogazione dei servizi essenziali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il PSC non va redatto in caso di emergenza. Infatti, i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione (esempio, erogazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) possono essere effettuati senza necessità di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a condizione che si tratti di lavori necessari a fronteggiare emergenza nell’erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza.

Il quesito – La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha avanzato richiesta di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 100, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsto, “non si applicano ai lavori la cui esenzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione”.

Chiarimenti preliminari -
A integrazione del quesito su posto, l’interpellante evidenzia che: le aziende multiutility che si occupano della erogazione di servizi “a rate” sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone; in territori anche ampi è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno; lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno); a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi (acqua potabile, acque reflue, metano e GPL, teleriscaldamento, energia elettrica, telecomunicazioni, reti informatiche); i lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali (ricerca ed individuazione del guasto, apertura e/o sezionamento tratto guasto, alimentazione di emergenza, accesso e scavo, riparazione e sostituzione del tratto di rete, ripristino normale configurazione, ripristino e collaudo di reti ripristino di comunicazione); in relazione a tali lavori le aziende multiutility sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Risposta del MLPS – Innanzitutto il MLPS chiarisce che la normativa in commento riguarda anche ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. Ciò detto, il Ministero del Lavoro ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza. Pertanto, l’art. 100, c. 6 del predetto decreto legislativo prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.

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