7 maggio 2013

Niente visita medica per i minorenni stagisti

Non è necessario sottoporre alla visita medica preventiva “l'adolescente stagista" e "lo studente minorenne”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Non vige l’obbligo di sottoporre a visita medica preventiva “l’adolescente stagista” o “studente minorenne”, in quanto non sussiste un vero e proprio rapporto di lavoro. È invece necessario sottoporli a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 1/2013 in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I quesiti – La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro è stato interessato da due ordini di quesiti. Il primo è stato avanzato dalla FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo), che ha chiesto “se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008”. Con il secondo quesito invece, avanzato dal CNO dei Consulenti del Lavoro, è stato chiesto di sapere “se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali – dato che ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori – sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar modo l’art. 8”.

Stage o tirocini formativi e di orientamento - Prima di rispondere il quesito posto, il MLPS ritiene opportuno riepilogare brevemente le caratteristiche essenziali dello stage. In sostanza, lo stage (ovvero tirocinio formativo e di orientamento) rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda. Il rapporto, in particolare, coinvolge tre soggetti: soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage; tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell'esperienza di stage; azienda ospitante.

La risposta del MLPS - Presa visione dei suddetti quesiti, il MLPS fornisce una risposta univoca in considerazione della circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe. Innanzitutto, viene chiarito che i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Tale equiparazione vale esclusivamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, viene chiarito che l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori, vale a dire: i tirocinanti, di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 24 giugno 1997, n. 196; gli allievi degli istituti di istruzione e universitari; i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Alla luce di quanto affermato, si evince che l'obbligatorietà della visita vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per "l'adolescente stagista" e "lo studente minorenne" che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
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