13 marzo 2013

Notizie non documentate? Committente colpevole

È sanzionabile il committente che fornisce informazioni, senza documenti, su una ditta appaltatrice
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – È punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 euro a 5.000 euro il committente o il responsabile dei lavori che fornisce esattamente, puntualmente e dettagliatamente le notizie richieste dall’organo di vigilanza (in modo tale da consentire alla PA di acquisire d'ufficio la documentazione richiesta), senza esibire né il certificato di iscrizione della CCIAA né il DURC della ditta esecutrice dei lavori. A stabilirlo è la sentenza n. 1447/2013 della Cassazione penale, sezione III.

La vicenda – La vicenda riguarda un committente giudicato colpevole di non aver, senza giustificato motivo, inviato le notizie e la documentazione relative alla ditta appaltatrice per dei lavori edili da svolgere su un suo immobile, ed in particolare il certificato di iscrizione alla camera di commercio e il DURC. L’imputato proponeva ricorso contro la sentenza di condanna, ritenendo non configurabile il reato contestato, perché aveva sempre risposto tempestivamente e puntualmente alle richieste dell'ufficio del lavoro; mentre non sussisterebbe, ad avviso della difesa, alcun obbligo di inviare anche la documentazione, secondo la pretesa degli ispettori.

Cassazione – Gli Ermellini per fare chiarezza sul caso muovono dall’art. 4, c. 7, della L. n. 628/1961, chiarendo che "coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione". Alla stregua della suddetta norma, appare dunque evidente – secondo la Cassazione – che diversa è la sanzione applicabile nel caso del committente o del responsabile dei lavori che fornisce esattamente, puntualmente e dettagliatamente le notizie richieste dall’organo di vigilanza (in modo tale da consentire alla PA di acquisire d'ufficio la documentazione richiesta) e poi non esibisce (quindi non dà la prova di esserne in possesso) né il certificato di iscrizione della CCIAA e il DURC della ditta esecutrice dei lavori, come nel caso in esame. Infatti, il soggetto attivo commette il reato di cui all’art. 157, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro) e non quello di cui all’art. 4, c. 7, della L. n. 628/1961.

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