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Premessa. A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che l’Istituto di previdenza può continuare a totalizzare i periodi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 127 del 30 settembre 2011.
La normativa. Come noto, a decorrere dal 1° maggio 2010, il regolamento sul cumulo dei periodi assicurativi esteri è stato sostituito dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004. Tale regolamento prevede l’inclusione dei prepensionamenti e garantisce agli interessati la parità di trattamento, l’esportabilità delle prestazioni e l’erogazione degli altri benefici connessi. Tuttavia, nonostante la differenziazione esistente tra i vari regimi nazionali, non è stata estesa ai prepensionamenti la totalizzazione dei periodi assicurativi.
I quesiti. L’Istituto di previdenza ha formulato due specifici quesiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito al cumulo dei periodi assicurativi esteri per il beneficio del prepensionamento, ovvero:
1) se i pensionamenti anticipati di cui le leggi 7 marzo 2001, n. 62 e 9 maggio 2001, n. 198, debbano continuare ad essere considerati come pensioni anticipate di vecchiaia;
2) se l’Istituto possa continuare ad applicare il criterio dell’utilizzazione dei periodi italiani ed esteri (cd. totalizzazione) per il perfezionamento del requisito contributivo previsto per il diritto al prepensionamento dei lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi.
La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha evidenziato che prevalenti elementi sistematici inducono a ricondurre l’istituto del pensionamento alla nozione comunitaria di “prestazione anticipata di vecchiaia” o pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 1, lettera x), secondo periodo, del regolamento n. 883/2004, e non alla nozione comunitaria di “prestazione di pensionamento anticipato” o prepensionamento, ai sensi dell’articolo 1, lettera x), primo periodo, dello stesso regolamento. Pertanto, alla luce di quanto sopra, resta confermato che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori in argomento, sono da considerare utili anche i periodi assicurativi fatti valere in altri Stati comunitari.