28 ottobre 2011

Pa: sì al licenziamento per inidoneità fisica

Ma solo se la permanente inidoneità psicofisica è assoluta
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – È stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n. 171/2011 che regolamenta la materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica. Il decreto appena citato, proposto dal ministro della Pa, stabilisce che l’amministrazione ha la possibilità di procedere all’interruzione del rapporto di lavoro solo nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio, previa comunicazione entro 30 giorni all’interessato.

L’inidoneità psicofisica – Il regolamento approvato, il quale entra in vigore il giorno dopo dalla data di pubblicazione in G.U., distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta e relativa:
- per inidoneità psicofisica permanente assoluta si intende lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- per inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

La procedura – Importante è precisare che il dipendente può presentare istanza per l’avvio della procedura all’amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova. Dopo il superamento di tale periodo è possibile avviare la procedura nei seguenti casi:
- assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
- disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
- condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Le misure cautelari – L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
- in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
- in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
- in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.

Risoluzione del rapporto di lavoro – Come precisato in premessa, in caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l’amministrazione previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrispondente, se dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.

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