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Differimento termini - Le ferie del mese d’agosto riscrivono completamente le scadenze fiscali estive relative al pagamento dei contributi previdenziali.
D.P.C.M. 12 maggio 2011 - Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.lgs. n. 241/1997, aventi scadenza entro il giorno 20 (22 lunedì perche il 20 è sabato) del mese di agosto 2011 può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.
Il 20 agosto cade di sabato, ovvero un giorno festivo e pertanto, gli adempimenti verranno considerati tempestivi, se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo, in questo caso lunedì 22 agosto.
In effetti, il precedente termine dell’INPS, il 16 agosto 2011, è stato spostato di un’ulteriore settimana, dunque il nuovo riferimento temporale per il versamento dei contributi sulle ferie non fruite (2009) è il 20 agosto del 2011.
I versamenti con F24 - I versamenti unitari si devono effettuare con il modello F24 comprendenti, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
Flusso UniEmens - Per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.
Ferie collettive - Con riferimento alle aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).
I regolamenti delle azienda - La proroga in questione non è altro che il risultato della linea di pensiero dell’istituto stesso, il quale ha stabilito con precisione qual è il momento in cui tale obbligo tributario viene a concretizzarsi.
In pratica, il ragionamento è semplice, dato che la scadenza fissata per beneficiare appunto delle ferie rappresenta anche quella entro la quale si deve provvedere al pagamento: ciò vuol dire che le modifiche di questo tipo, possono essere provocate anche da semplici regolamenti delle aziende. Di norma, comunque, l’obbligazione contributiva scade nel corso del diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare in cui le ferie sono maturate.