15 gennaio 2015

Pensionati. Da gennaio trattamenti provvisori

Per i pensionati rientranti nel sistema di calcolo contributivo, i trattamenti saranno liquidati in maniera provvisoria da gennaio 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 211/2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alla liquidazione dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, da ultimo integrato dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014). In particolare è stato precisato che i trattamenti pensionistici - decorrenti da gennaio 2015 – devono essere liquidati in via provvisoria per i soggetti iscritti all’Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Legge di Stabilità 2015 – La Manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011) all’art. 24, c. 2 stabiliva, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, che la quota di pensione corrispondente a tali anzianità venisse calcolata secondo il sistema contributivo. Ora, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 707 ha aggiunto che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può comunque eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011) computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Chiarimenti INPS –
A tal proposito, l’Istituto previdenziale chiarisce che la suddetta norma interessa i soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. In particolare: per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, il metodo utilizzato è quello retributivo; viceversa, per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, il metodo utilizzato è quello contributivo. Pertanto, in attesa della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, l’Istituto previdenziale comunica che i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti e aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.
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