23 giugno 2016

Pensionati non residenti: congelate le detrazioni per carichi familiari

La dimenticanza dei pensionati non residenti di esibire i documenti che attestino il diritto alla detrazione dei carichi familiari, fanno venire meno tale facoltà dal prossimo mese di luglio

Autore: Daniele Bonaddio
Stop alle detrazioni per carichi familiari dal mese di luglio per i pensionati residenti all’estero che non abbiano fatto pervenire la documentazione necessaria. Mentre il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità.

Eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente al blocco delle detrazioni o all’avvio del recupero delle detrazioni applicate nel primo semestre, in presenza delle condizioni di spettanza, produrranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.

A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 2757/2016 che riepiloga la normativa concernente le detrazioni per carichi familiari dei pensionati residenti all’estero.
Detrazioni pensionati non residenti – In via generale, l’art. 3 del TUIR stabilisce che l’IRPEF si applica in maniera differente a seconda che si tratti di un soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato italiano: nel primo caso, il reddito complessivo del contribuente è formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR; mentre per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
In altri termini per i soggetti residenti sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti sono assoggettati ad imposta i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.
Con particolare riferimento all’applicazione dell’imposta ai non residenti, l’art. 23 del TUIR stabilisce che, indipendentemente dal luogo ove si è svolta l’attività produttiva dei redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, una serie di tipologie reddituali, fra cui rientrano le pensioni.
È chiaro che la richiamata disposizione non trova applicazione qualora una norma sovranazionale, quali le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, regoli diversamente la potestà impositiva fra gli Stati contraenti.

L’articolo successivo del TUIR, al comma 3 escludeva la possibilità per i soggetti non residenti di poter detrarre i carichi di famiglia, ammettendo a detrazione esclusivamente le voci indicate all’articolo 13, collegate alla produzione di determinate tipologie di reddito, nonché alcune detrazioni, specificamente indicate, di cui ai successivi artt. 15 e 16-bis.

Da qui, però, la normativa ha subito un importante cambiamento per quanto riguarda le detrazione per carichi di famiglia, a partire l’articolo 1, comma 1324, della Legge n. 296 del 2006 e successive proroghe e modificazioni, che ha riconosciuto, fino al periodo d’imposta 2014, ai soggetti non residenti che dichiarano di non godere all’estero di benefici fiscali assimilabili, le predette detrazioni.
Altro intervento normativo di rilevante portata è quello contenuto nell’art. 7, comma 1, della Legge n. 161 del 2014, che ha introdotto a decorrere da gennaio 2014 una nuova imposizione fiscale per i soggetti non residenti, conosciuta appunto come “non residenti Schumacker”. Il regime fiscale è applicabile esclusivamente ai soggetti di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio d’informazioni, mentre l’IRPEF è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
Dunque, per il periodo d’imposta 2015 l’INPS ha applicato le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) ai soli pensionati “non residenti Schumacker” in presenza di determinate condizioni di legge fissate dal Decreto 21 settembre del MEF.
L’ultimo intervento normativo sul tema è contenuto nell’art. 1, comma 954, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016), la quale ha precisato che, ove sussista la prescritta proporzione tra il reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, la norma si applica a tutti i soggetti non residenti, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni.
Attestazione delle detrazioni per carichi di famiglia – Ma come il soggetto fiscalmente non residente in Italia deve attestare le detrazioni per carichi di famiglia? Ebbene, l’art.2 del Decreto 21 settembre 2015 del MEF riconosce le predette detrazioni a condizione che i richiedenti attestino mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
• lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
• di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
• di non godere, nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
• i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
• che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.
Il contribuente, inoltre, è tenuto alla conservazione della seguente documentazione, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, ossia:
• copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;
• certificazione del datore di lavoro estero/sostituto d’imposta dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
• copia del bilancio relativo all’eventuale attività d'impresa svolta all'estero.
Detrazioni per carichi di famiglia per il 2015 – Alla luce dell’evoluzione normativa in materia, l’INPS ha messo a disposizione un apposito servizio online volto all’acquisizione ed alla registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni.
Inoltre, la Piattaforma Fiscale INPS ha provveduto a ricalcolare la tassazione applicata per l’anno 2015 attivando, a partire dalla rata di marzo 2016, il recupero dell’ammontare delle detrazioni per carichi familiari, fruite nel corso dell’anno 2015 nei confronti:
• dei pensionati residenti in Paesi diversi da quelli membri della UE e SEE o, comunque, in Paesi che non assicurino un adeguato scambio di informazioni;
• dei pensionati, residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che non hanno fatto pervenire entro il 31 dicembre 2015, attraverso l’applicazione resa disponibile dall’Istituto, la dichiarazione di sussistenza delle suddette condizioni di spettanza delle detrazioni per carichi familiari. Per i pensionati che, pur avendo diritto alle suddette detrazioni, non avessero fatto pervenire in tempo utile la dichiarazione potranno richiederne l’attribuzione ex post solo in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, tramite modello UNICO PF 2016.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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