La fine del corrente mese coincide con un adempimento estremamente importante per i pensionati che hanno svolto attività autonoma. Questi ultimi, infatti, titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014. L'omissione della dichiarazione reddituale comporta il versamento all'ente previdenziale di una somma, a titolo di sanzione, pari all'ammontare di un anno di pensione.
A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 5901/2015.
Divieto di cumulo – Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo trae origine dall’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992, il quale al c. 4 dispone che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
Pensionati esclusi – I pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione, quindi non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo sono:
• i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
• i titolari di pensione di vecchiaia;
• i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
• i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
• i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Redditi da dichiarare - I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali; mentre il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Alla scadenza sarà possibile dichiarare anche i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto.
Modalità di presentazione – I soggetti interessati all’invio della dichiarazione sono stati individuati in occasione della spedizione del c.d. “bustone”. Qualora il pensionato non avesse ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il “modulo 503 AUT”, nella sezione “Moduli” sul sito dell’INPS (www.inps.it).
Regime sanzionatorio - I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Dichiarazione a preventivo – Infine, l’INPS precisa che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Le trattenute, in particolare, sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2015. Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2015 resa a consuntivo nell'anno 2016.
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