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Premessa – Rivalutati, per l’anno 2014, gli importi delle pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione dipendenti pubblici. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito del nuovo importo della pensione perequata e delle fasce di reddito previste dalla tabella F della L. n. 335/1995, aggiornate per quest’anno in base alla misura della pensione minima, pari a 501,38 euro. Il nuovo importo decorre dal 1° gennaio 2014; tuttavia, per alcuni pensionati l’adeguamento è stato effettuato a partire dalla rata di febbraio 2014. Pertanto, le Sedi INPS sono tenute a recuperare il maggior importo corrisposto a gennaio e a notificare all’interessato il relativo debito. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 3199/2014.
Pensione ai superstiti – Si tratta di una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del: pensionato (pensione di reversibilità) e del lavoratore (pensione indiretta).Hanno diritto alla pensione:
Le istruzioni – I soggetti interessati al recupero del trattamento previdenziale indebitamente corrisposto, sono indicati nell’applicazione “prospetto erogazione pensioni – rata febbraio 2014”, con il relativo importo da recuperare. Per gli adempimenti conseguenti al recupero, le Sedi gestioni dipendenti pubblici devono: inserire nell’applicativo Sin nella sezione "variazione individuale - ritenuta generica/comunicazione" una ritenuta che abbatte l’imponibile Irpef; segnalare a InformazioniAggiuntiveAssistenzaSIN-GDP@inps.it l’inserimento di tale ritenuta al fine di modificare centralmente il codice in "Variazione ritenuta generica con ritenuta tab. F". Inoltre, visto che per alcune posizioni lavorative le Sedi INPS non hanno provveduto – in presenza di altre pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici - ad effettuare il dovuto abbattimento previsto dall’art. 1, c. 41 della L. n. 335/1995, è necessario verificare la sussistenza dei redditi “c.d. influenti”, visualizzabili nel programma “Banca Dati”. In assenza di tali informazioni le Sedi INPS devono acquisire, con ogni utile mezzo, le dichiarazioni reddituali nonché tutti i redditi da pensione già certificati con i modelli 730/Cud/Unico. Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F, il debito complessivo accertato dovrà essere recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, entro la prima rata utile di pensione.