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Premessa – L’INPS, con la circolare n. 140 di ieri, ha fornito utili istruzioni per l’applicazione della nuove modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (art. 1, c. 240 della L. n. 228/2012) nella disciplina delle pensioni di inabilità. In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e per gli iscritti alla gestione separata INPS, il trattamento di inabilità è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni. A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 140 di ieri.
I soggetti interessati – I destinatari della suddetta norma sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013. Da notare che per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione. Pertanto, le disposizioni dettate dalla Legge di Stabilità 2013 non si applicano nei confronti dei soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidità, hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012.
Presentazione delle domande – Quanto alla presentazione della domanda in questione, si precisa che quest’ultima va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è iscritto. Successivamente l’ente gestore, ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti amministrativi, dovrà contattare gli altri Enti/gestioni presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore. Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del requisito amministrativo utile per il diritto alla pensione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente. Pertanto, dopo aver acquisito il parere sanitario che riconosce la sussistenza dello stato di inabile in favore del richiedente, dovrà essere data comunicazione agli altri Enti/gestioni interessati affinché comunichino le quote di pensione di propria competenza.
La misura – Passando alla misura del trattamento pensionistico di inabilità, l’INPS afferma che essa si compone di due quote: una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità; una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo di cui al punto precedente. In pratica, detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni di contribuzione e rivalutate indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione. In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
La liquidazione – La pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste. Al riguardo, si precisa che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Decorrenza - La decorrenza della pensione di inabilità, invece, è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Subordine di assegno ordinario di invalidità – Infine, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che la domanda di pensione di inabilità può contenere in subordine la richiesta di assegno ordinario di invalidità. In tale ipotesi, ove la pensione di inabilità non venga liquidata, il fascicolo viene trasferito d’ufficio dalla gestione che non prevede l’istituto dell’assegno di invalidità alla gestione in cui viceversa trova applicazione. Pertanto, ove ricorrano i requisiti di legge per l’assegno ordinario di invalidità, lo stesso potrà essere liquidato secondo i criteri vigenti.