Premessa – Per i giovani di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, da quest’anno e per i prossimi vent’anni, è divenuto operativo il bonus (c.d. plafond) al fine di dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi (730 o Unico) i versamenti contributivi per un importo eccedente il limite di € 5.164,57, in quanto il 31 dicembre 2011 è terminato il periodo quinquennale di appartenenza alla pensione integrativa.Tale bonus, utilizzabile sotto forma di plafond agevolativo per la deduzione dei contributi, è liberamente utilizzabile fino al suo completo esaurimento, in ogni anno, nel solo rispetto del limite di € 2.582,29 annui.
Il bonus - Come è noto, il D.Lgs. 252/2005 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, importanti novità in merito alla deducibilità delle forme pensionistiche complementari. In sostanza, consiste nella possibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva alla predetta data di dedurre dal reddito i contributi pagati alla previdenza integrativa oltre il limite di € 5.164,29, per un importo comunque non superiore a € 2.582,29. Ora, poiché la misura è entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 ed i primi cinque anni sono scaduti il 31 dicembre 2011, da quest’anno è possibile utilizzare per la prima volta l’incentivo. La deducibilità è concessa fino al 2031 (cioè per 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme pensionistiche complementari), ed è attuabile per un plafond data dalla differenza tra l’importo di € 25.822,85 (ovvero cinque volte il limite di deducibilità di € 5.164,29) ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche integrative.
I soggetti interessati - Hanno la facoltà di aderire alle forme pensionistiche complementari:
- i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
- i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
- i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Per capire il funzionamento del bonus è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 131/2011, stabilendo che esso funzione “a contatore”, cioè si “ricarica” anno dopo anno durante i primi cinque anni di adesione alla previdenza integrativa, di misura pari ai contributi versati in eccesso al limite di deducibilità € 5.164,57. Mentre, dal sesto anno in poi e fino al venticinquesimo anno, il plafond si riduce, anno dopo anno, consentendo la deducibilità dei contributi pagati negli stessi anni in misura eccedente il limite di deducibilità (€ 5.164,57) e fino a un tetto di € 2.582,29 all’anno.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata