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La Certificazione Unica 2026 conferma la centralità delle corrette modalità di compilazione delle sezioni dedicate alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria integrativa, ambiti nei quali si concentrano rilevanti profili di criticità operativa per i sostituti d’imposta. L’articolo analizza in chiave tecnico-applicativa i limiti di deducibilità dei contributi ai fondi pensione (5.164,57 euro, elevati a 5.300 euro dal 2026) e ai fondi di assistenza sanitaria, le modalità di esposizione delle quote dedotte e non dedotte, nonché la gestione dei lavoratori di prima occupazione e dei versamenti per familiari a carico. Ampio spazio è dedicato alla compilazione dei campi specifici della CU nei casi di superamento del plafond, recupero del plafond residuo e pluralità di rapporti di lavoro.
La Certificazione Unica rappresenta lo snodo fondamentale tra gestione paghe, determinazione del reddito di lavoro dipendente e corretta fruizione delle deduzioni in sede di dichiarazione dei redditi.
Particolare rilievo assumono, nell’attuale assetto del welfare aziendale, le sezioni dedicate:
La corretta compilazione dei relativi punti della CU è essenziale per:
La disciplina fiscale dei contributi alla previdenza complementare è contenuta principalmente nell’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005. Il limite annuo di deducibilità è pari a 5.164,57 euro (5.300 euro dal 2026) comprensivo di:
Ai fini del raggiungimento del plafond non rileva, invece, il TFR destinato al fondo.
Nella sezione dedicata ai “Contributi previdenza complementare” devono essere distintamente indicati:
Inoltre devono essere riportati:
Esempio 1:
Contributi trattenuti al lavoratore: € 2.500
Contributi versati dal datore: € 2.000
Totale: € 4.500, inferiore al limite:
l’intero importo è deducibile;
in CU sarà indicato come “dedotto”.

Esempio 2:
Totale contributi: € 6.000
La deduzione massima è € 5.164,57.
In CU occorre indicare:
€ 5.164,57 come dedotti;
€ 835,43 come non dedotti.
La quota non dedotta potrà essere comunicata al fondo per evitare futura tassazione in fase di prestazione.

Esempio 3:
Lavoratore assunto per la prima volta nel 2019, che si sia iscritto il 4 aprile 2019 a previdenza complementare a cui la contribuzione versata tra il 2019 e il 2023 sia pari a:
Il plafond accumulato nei primi 5 anni è = 4.364,57+4.264,57+4.164,57+4.264,57+41.64,57 = 21.222,85 euro
Totale contributi: € 6.000
Deduzione massima è € 5.164,57.
In questo caso nel campo 411 va indicato il codice 3 (lavoratori di prima occupazione successuva all’1 gennaio 2007). Nel campo 415 va riportata la data di iscrizione al Fondo di previdenzia complementare. Nel campo 412 viene evidenziata la contribuzione dedotta entro il limite di 5.164,57 euro su un totale di 6.000 euro. Al campo 416 deve essere riportata la contribuzione versata al Fondo nel corso del periodo d’imposta certificato. Al campo 417 trova posto quanto dedotto nell’anno ma eccedente il limite (835,43 euro). Al campo 419 deve essere indicato il Plafond residuo pari a 20.387,42 euro, che è pari alla differenza tra 25.822,85 e l’importo dei contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Al campo 420 deve essere indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile utilizzare l’ulteriore deduzione dal reddito complessivo dei contributi.

Se il lavoratore versa contributi per un familiare a carico:
Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, fino a € 3.615,20 annui.
Condizione essenziale è costituita dall’iscrizione dell’ente all’Anagrafe dei fondi sanitari.
In CU devono essere indicati:
Esempio
Contributi versati: € 4.000 di cui:
€ 3.615,20: esclusi da tassazione
€ 384,80: imponibili
La quota eccedente deve essere:
In questo caso al campo 441 deve essere indicato l’ammontare di contributi versati al Fondo e dedotti dal reddito entro il limite stabilito dal TUIR. Nel campo 442 va riportato l’ammontare dei contributi versati al Fondo ma non dedotti.

Il limite di deducibilità è annuo e personale, non per singolo datore.
Il lavoratore deve comunicare eventuali contributi già dedotti presso altro sostituto.
In caso contrario ciascun datore applicherà autonomamente il limite e il rischio è quello di un possibile superamento complessivo del limite deducibile con relativo recupero fiscale.
(prezzi IVA esclusa)