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La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce un articolato intervento di riforma in materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e previdenza complementareL’intervento normativo si sviluppa lungo tre direttrici principali: il rafforzamento degli incentivi fiscali alla previdenza complementare, mediante l’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi; l’ampliamento e il consolidamento del meccanismo del silenzio-assenso nel conferimento del TFR, esteso anche ai lavoratori non di prima occupazione in caso di nuovo rapporto di lavoro; la ridefinizione del ruolo del TFR come strumento di autofinanziamento aziendale, attraverso l’ampliamento progressivo dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS e la contestuale valorizzazione della destinazione previdenziale.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce un complesso di disposizioni che incidono in maniera rilevante sulla disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e della previdenza complementare, perseguendo l’obiettivo di rafforzare in modo strutturale il secondo pilastro previdenziale e di favorire un progressivo afflusso del TFR verso le forme pensionistiche integrative.
Le modifiche si inseriscono in un contesto di lungo periodo caratterizzato dal progressivo ridimensionamento dei tassi di sostituzione garantiti dalla previdenza obbligatoria e dalla necessità di promuovere strumenti di accumulazione previdenziale di natura privata, anche attraverso meccanismi automatici di adesione.
L’intervento del legislatore non si limita a singole modifiche puntuali, ma delinea una strategia normativa organica, che agisce su tre direttrici principali:
In tale prospettiva, la Legge di Bilancio 2026 si pone in continuità con le riforme avviate a partire dal d.lgs. n. 252/2005, ma ne accentua la portata, intervenendo su profili finora rimasti sostanzialmente invariati.
Sul piano fiscale, l’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 modifica il limite massimo di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, innalzandolo da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta 2026.
La modifica incide sull’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR e riguarda la totalità dei contributi versati:
Pur trattandosi di un incremento quantitativamente limitato, la misura assume rilievo sotto il profilo sistematico, in quanto conferma l’utilizzo della leva fiscale quale strumento privilegiato di incentivazione della previdenza integrativa.
Restano ferme le disposizioni di maggior favore previste per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, che consentono, nei primi anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, la deduzione di contributi eccedenti il limite ordinario, entro un plafond aggiuntivo.
La Legge di Bilancio 2026 non modifica tale disciplina, ma ne conferma implicitamente la centralità nel favorire l’adesione precoce alla previdenza complementare, coerentemente con l’obiettivo di costruire percorsi previdenziali di lungo periodo.
Un’importante innovazione riguarda la portabilità delle posizioni individuali maturate presso le forme pensionistiche complementari.
A decorrere dal 1° luglio 2026, viene eliminata la previsione che limitava il trasferimento della posizione in presenza di contribuzione a carico del datore di lavoro. Tale vincolo, nella prassi, aveva rappresentato un fattore di rigidità, ostacolando la mobilità tra fondi e incidendo negativamente sulla libertà di scelta del lavoratore.
La nuova disciplina consente il trasferimento integrale della posizione individuale, comprensiva:
La modifica rafforza il principio di piena disponibilità della posizione previdenziale e si pone in linea con l’evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato da frequenti cambi di occupazione e da percorsi professionali non lineari.
La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo anche sulla disciplina del Fondo di Tesoreria INPS, ampliando progressivamente la platea dei datori di lavoro obbligati al versamento del TFR maturando non destinato alla previdenza complementare.
In particolare, il legislatore introduce un meccanismo graduale:
Le modifiche non incidono sui lavoratori che abbiano scelto di conferire il TFR alla previdenza complementare. In tali casi, il TFR continua a essere versato direttamente alla forma pensionistica prescelta, senza transitare nel Fondo di Tesoreria INPS.
La disciplina conferma dunque una chiara opzione di fondo: il conferimento del TFR alla previdenza complementare costituisce la destinazione prioritaria, mentre il Fondo di Tesoreria assume una funzione residuale di gestione del TFR non destinato ai fondi pensione.
Uno dei profili di maggiore impatto della riforma è rappresentato dal rafforzamento del meccanismo del silenzio-assenso nel conferimento del TFR.
A partire dal 1° luglio 2026, in assenza di una scelta espressa del lavoratore entro 60 giorni:
Il lavoratore conserva il diritto di esercitare una scelta diversa, optando:
La disciplina non riguarda esclusivamente i lavoratori di prima assunzione, ma si estende anche ai lavoratori già occupati che instaurino un nuovo rapporto di lavoro. In tali ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’apposita informativa, decorso il termine di 60 giorni senza una manifestazione di volontà, il conferimento avviene automaticamente.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla possibilità che l’adesione automatica si estenda non solo al TFR, ma anche alla contribuzione ordinaria prevista dalla contrattazione collettiva, sia a carico del lavoratore sia del datore di lavoro.
Tale previsione rafforza ulteriormente la funzione della previdenza complementare come strumento centrale di tutela previdenziale, trasformando l’adesione automatica in un meccanismo di partecipazione piena al sistema di secondo pilastro.
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Tema |
Novità principali dal 2026 |
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Deducibilità previdenza complementare |
Limite annuo aumentato da €5.164,57 a €5.300 (+ possibilità di deduzione aggiuntiva per specifiche categorie) |
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Versamento TFR all’INPS |
Soglie dimensionali aggiornate (50/60/40 dipendenti) |
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Conferimento TFR nei fondi pensione |
Silenzio-assenso potenziato, adesione automatica, scelta entro 60 giorni |
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Portabilità contributi |
Maggiore flessibilità nella portabilità dei contributi datore di lavoro |
In che modo la Legge di Bilancio 2026 incide sulla scelta del lavoratore in materia di destinazione del TFR?
La Legge di Bilancio 2026 rafforza in modo significativo il meccanismo del silenzio-assenso previsto dal d.lgs. n. 252/2005. A decorrere dal 1° luglio 2026, qualora il lavoratore non esprima una scelta entro 60 giorni dall’informativa resa dal datore di lavoro, il TFR maturando viene automaticamente conferito alla forma pensionistica complementare collettiva individuata dalla contrattazione collettiva applicata o, in mancanza, alla forma residuale prevista dall’ordinamento.
Resta ferma la facoltà del lavoratore di:
optare per una diversa forma di previdenza complementare;
mantenere il TFR secondo il regime ordinario di cui all’art. 2120 c.c.
La scelta legislativa mira a ridurre l’inerzia decisionale e a rendere l’adesione alla previdenza complementare la modalità ordinaria di gestione del TFR.
Le nuove soglie dimensionali per il Fondo di Tesoreria INPS si applicano anche ai lavoratori che conferiscono il TFR alla previdenza complementare?
No. Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di soglie dimensionali per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS riguardano esclusivamente il TFR non destinato alla previdenza complementare.
Il TFR conferito a una forma pensionistica complementare:
non transita nel Fondo di Tesoreria INPS;
resta integralmente escluso dall’obbligo di versamento, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
La norma conferma pertanto il ruolo prioritario della previdenza complementare quale destinazione del TFR rispetto alla gestione pubblica tramite il Fondo di Tesoreria.
Quali effetti produce l’eliminazione dei vincoli alla portabilità della posizione previdenziale complementare?
A partire dal 1° luglio 2026, la Legge di Bilancio elimina i vincoli che subordinavano il trasferimento della posizione individuale alla permanenza della contribuzione datoriale presso il fondo di origine.
Il lavoratore può quindi trasferire l’intera posizione individuale, comprensiva:
La modifica rafforza la libertà di scelta del lavoratore e favorisce la mobilità professionale, rendendo la previdenza complementare coerente con percorsi lavorativi non più necessariamente stabili o continuativi presso il medesimo datore di lavoro.
Conferimento del TFR e obblighi del datore di lavoro dopo il 1° luglio 2026
Una società con 65 dipendenti assume, in data 1° settembre 2026, un lavoratore già occupato in precedenza presso altra azienda. Il nuovo assunto non manifesta alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR nei 60 giorni successivi all’assunzione.
In base alla Legge di Bilancio 2026, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore l’informativa sulla destinazione del TFR. Decorso il termine di 60 giorni senza una scelta espressa, opera il silenzio-assenso. Il TFR maturando viene automaticamente conferito alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dal CCNL applicato (o alla forma residuale, in assenza).
Il TFR non confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS, nonostante l’azienda superi la soglia dimensionale prevista; il datore di lavoro deve attivare i flussi contributivi verso il fondo pensione individuato; se previsto dal CCNL, può essere attivata anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Il lavoratore partecipa automaticamente alla previdenza complementare; conserva la facoltà, in un momento successivo, di trasferire la posizione ad altra forma pensionistica complementare;
beneficia della fiscalità agevolata prevista per i contributi previdenziali.