17 febbraio 2026

Certificazione Unica 2026: come esporre i dati sul TFR

Lavoro & Previdenza n. 06 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

 

La Certificazione Unica 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, impone un’attenta gestione della sezione dedicata ai premi di risultato, soprattutto alla luce dell’aliquota sostitutiva del 5 per cento e dei limiti massimi agevolabili. L’articolo analizza in chiave operativa le modalità di compilazione dei punti 571–579 e 591–599, soffermandosi sulla corretta esposizione dei premi assoggettati a imposta sostitutiva, delle quote convertite in welfare aziendale e dei contributi versati in sostituzione del premio. Particolare attenzione è dedicata all’opzione per la tassazione ordinaria e alla gestione dei conguagli in presenza di precedenti rapporti di lavoro, con focus sui punti 611–620. 

 

La Certificazione Unica 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, conferma l’impianto strutturale della sezione dedicata alle somme erogate a titolo di premi di risultato, ma richiede particolare attenzione operativa da parte dei consulenti del lavoro per la corretta gestione delle opzioni esercitate dal lavoratore, dei limiti agevolabili, delle conversioni in welfare e delle operazioni di conguaglio anche in presenza di precedenti sostituti d’imposta.

Disciplina dei premi di risultato

La disciplina sostanziale continua a trovare fondamento nell’art. 1, commi 182–190, della legge 208/2015, che ha introdotto la tassazione sostitutiva sui premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza, nonché nell’art. 51 del TUIR per quanto concerne la possibilità di conversione del premio in beni e servizi di welfare aziendale. 

Per il periodo d’imposta 2025 l’aliquota dell’imposta sostitutiva resta fissata nella misura del 5 per cento, applicabile entro il limite massimo agevolabile previsto dalla norma, pari a 3.000 euro, elevabile a 4.000 in presenza delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva.

Dati da riportare nella CU

La struttura della sezione nella CU 2026 si articola nei blocchi di punti da 571 a 579 e da 591 a 599, che devono essere letti in modo coordinato.

I punti 571 e 591 indicano il limite massimo di premio fiscalmente agevolabile applicabile al singolo percipiente (1 se fino a 3.000 euro / 2 se fino a 4.000). Tale limite rappresenta il parametro di coerenza rispetto al quale devono essere verificati gli importi indicati nei punti successivi, poiché le istruzioni precisano che la somma delle componenti agevolate e convertite non può eccedere il valore riportato nei suddetti punti.

Nei punti 572 e 592 va indicato l’ammontare del premio effettivamente assoggettato a imposta sostitutiva del 5 per cento. Si tratta dell’importo che beneficia del regime agevolato e sul quale viene calcolata l’imposta da esporre nei punti 576 e 596, destinati ad accogliere l’ammontare dell’imposta sostitutiva operata dal sostituto d’imposta. È fondamentale che vi sia perfetta coerenza matematica tra base imponibile e imposta trattenuta, anche in presenza di eventuali sospensioni per eventi eccezionali, ipotesi nella quale l’imposta non operata deve essere evidenziata nei punti 577 e 597.

1

Conversione premio in welfare

Un’area particolarmente delicata è quella della conversione del premio in misure di welfare aziendale. La scelta del lavoratore di sostituire, in tutto o in parte, il premio monetario con beni e servizi rientranti nell’art. 51 TUIR incide direttamente sulla compilazione dei punti 573 e 593, nei quali va indicato l’importo del premio fruito in forma di welfare entro il limite agevolabile. Le istruzioni richiamano inoltre i punti 579 e 599 per l’indicazione delle somme e dei valori di cui all’art. 51, comma 4, del TUIR fruiti in sostituzione del premio. In tali ipotesi occorre distinguere con precisione tra componenti che non concorrono alla formazione del reddito e componenti che, pur derivando da conversione, mantengono rilevanza reddituale.

In ogni caso l’importo convertito in contributo alla previdenza complementare non concorre al raggiungimento del plafond massimo di deducibilità di questi conferimenti in favore del singolo lavoratore.

2

Conversione premio in assistenza sanitaria

Particolare attenzione va posta ai contributi di assistenza sanitaria versati in sostituzione del premio, che trovano collocazione nei punti 575 e 595. Le istruzioni chiariscono che tali importi devono essere considerati anche ai fini del calcolo proporzionale delle deduzioni e delle detrazioni in sede dichiarativa, evidenziando l’importanza del corretto coordinamento tra sezione premi e altre parti della certificazione. In ogni caso l’importo convertito in contributo all’assistenza sanitaria non concorre al raggiungimento del plafond massimo di deducibilità di questi conferimenti in favore del singolo lavoratore.

3

Opzione per la tassazione ordinaria

La gestione dei premi assoggettati a tassazione ordinaria rappresenta un ulteriore profilo critico. Può trattarsi di opzione espressa dal lavoratore, di superamento del limite massimo agevolabile o di mancato rispetto dei requisiti sostanziali. In tali circostanze l’importo confluisce nel reddito di lavoro dipendente ordinariamente tassato (punti 1 e 2 della CU) ma deve essere altresì indicato nei punti 578 e 598, quando l’importo rientra nei limiti teoricamente agevolabili ma è stato assoggettato a regime ordinario. Anche in questo caso la somma delle componenti deve rispettare il limite indicato nei punti 571 e 591.

4

Conguaglio premi precedente rapporto di lavoro

Un capitolo di primaria importanza riguarda le operazioni di conguaglio in presenza di precedenti rapporti di lavoro. Le istruzioni impongono al sostituto che rilascia la Certificazione Unica di tenere conto dei premi di risultato erogati da altri soggetti nel medesimo periodo d’imposta. I punti da 611 a 620 sono dedicati alla gestione di tali situazioni. Nei punti 611 e 612 vanno indicate le somme che, già assoggettate a un determinato regime dal precedente sostituto, vengono riqualificate in sede di conguaglio con applicazione di un diverso trattamento fiscale. Il punto 613 accoglie il codice fiscale del precedente sostituto. Le medesime modalità di compilazione devono essere seguite anche in caso di operazioni straordinarie che comportino il passaggio di dipendenti tra soggetti giuridici diversi.

In questo caso occorre indicare:

  • Al campo 611: il premio già a imposta sostitutiva che sia riassoggettato a ordinaria
  • Al campo 612: il premio già a ordinaria che sia riassoggettato a sostitutiva
  • Al campo 613: codice fiscale precedente sostituto
  • Ai campi 619–620: somme erogate dal precedente sostituto.

5

Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • Certificazione Unica 2026 come esporre i premi di risultato su TFR (551 kB)
Certificazione Unica 2026: come esporre i dati sul TFR
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy