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La versione definitiva della Certificazione Unica approvata per il 2026 recepisce tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e ne rende evidenti le ricadute concrete in materia di fiscalità del cedolino. L’analisi specifica delle sezioni in cui è articolata la CU non può non partire dalla compilazione delle sezioni che includono il reddito, le ritenute e la determinazione di Irpef lorda e netta, unitamente alla indicazione relativa al trattamento integrativo e a ulteriore detrazione e somma aggiuntiva.
La Certificazione Unica (CU) costituisce uno snodo fondamentale nel sistema degli adempimenti fiscali che gravano sui sostituti d’imposta. Attraverso questo documento, infatti, vengono certificati i redditi corrisposti nel corso dell’anno e le relative imposte trattenute, consentendo all’Agenzia delle Entrate e al percipiente di ricostruire in modo puntuale la posizione fiscale del contribuente.
Una compilazione accurata della CU non ha solo una valenza formale, ma assume un ruolo centrale nel garantire la correttezza delle successive dichiarazioni dei redditi. In particolare, le sezioni dedicate ai dati fiscali, alle ritenute, alle detrazioni e ai crediti d’imposta richiedono particolare attenzione, poiché da esse dipende l’esatto calcolo dell’imposta dovuta o del credito spettante.
La sezione dei dati fiscali è il punto di partenza della Certificazione Unica. In essa confluiscono tutte le informazioni relative ai redditi erogati dal sostituto d’imposta nel periodo di riferimento.
Qui devono essere riportati gli importi che concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, insieme alle eventuali somme escluse da imposizione o assoggettate a regimi fiscali particolari. È fondamentale che tali dati siano perfettamente coerenti con quanto risultante dalle buste paga e dalle scritture contabili, poiché qualsiasi incongruenza rischia di emergere in sede di controllo o di dichiarazione dei redditi.
Particolare attenzione va riservata ai casi in cui nel corso dell’anno si siano verificati eventi come il conguaglio di fine rapporto, l’erogazione di arretrati o la corresponsione di compensi soggetti a tassazione separata o sostitutiva. In queste ipotesi, una corretta classificazione delle somme assume rilievo determinante per evitare errori che potrebbero riflettersi sull’intera posizione fiscale del lavoratore.
Un’altra sezione di grande rilevanza è quella dedicata alle detrazioni, che documenta i benefici fiscali riconosciuti al percipiente nel corso dell’anno.
Si tratta, in primo luogo, delle detrazioni per lavoro dipendente o assimilato, applicate in base alla durata del rapporto e al reddito complessivo. A queste si affiancano le detrazioni per familiari a carico, riconosciute sulla base delle dichiarazioni fornite dal lavoratore al datore di lavoro.
È importante sottolineare che il sostituto d’imposta applica le detrazioni in via presuntiva, senza svolgere verifiche di merito sulla loro effettiva spettanza. Di conseguenza, la Certificazione Unica deve limitarsi a riportare le detrazioni effettivamente riconosciute, senza apportare correzioni che competono, eventualmente, alla fase dichiarativa.
Nei rapporti di lavoro cessati in corso d’anno, le detrazioni devono essere rapportate al periodo di effettiva prestazione, evitando sovrastime che potrebbero determinare conguagli fiscali a debito per il lavoratore.
In particolare occorre indicare:
Le istruzioni alla compilazione prevedono l’indicazione dei seguenti codici:

Nei punti 1 e 2 vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e assimilati che danno diritto alle detrazioni ex art. 13 TUIR, distinti tra:
La compilazione deve avvenire al netto:
I redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 1, del TUIR, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito, derivanti rispettivamente da rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato (compresi i compensi corrisposti a soci di cooperativa artigiana).

Tra le novità più significative figura l’introduzione di nuovi campi per le somme escluse dal reddito complessivo, in particolare quelle previste dalla legge n. 207/2024.
Le istruzioni precisano che tali importi devono essere indicati separatamente nei punti dedicati alle somme non imponibili, così da consentire all’Agenzia delle Entrate una corretta ricostruzione del reddito imponibile e dei benefici spettanti.
Accanto ai dati reddituali, la CU certifica le ritenute operate dal sostituto d’imposta. Questa sezione fotografa l’attività di prelievo fiscale effettuata nel corso dell’anno, indicando l’IRPEF trattenuta e le addizionali regionali e comunali.
La compilazione deve rispecchiare fedelmente quanto effettivamente trattenuto e versato all’Erario. È quindi indispensabile verificare la corrispondenza tra gli importi indicati nella certificazione, quelli riportati nelle buste paga e i versamenti effettuati tramite modello F24.
Nei casi in cui, per effetto di incapienza, l’imposta non sia stata trattenuta in tutto o in parte, la Certificazione Unica deve darne corretta evidenza, evitando di certificare ritenute inesistenti. Analogamente, eventuali conguagli a credito o a debito effettuati a fine anno devono trovare puntuale riscontro nei dati certificati.

La sezione delle ritenute non si limita a indicare l’IRPEF trattenuta, ma certifica anche la coerenza tra trattenuto e versato.
Il fulcro è il punto 21, nel quale vanno riportate le ritenute IRPEF effettivamente versate dal sostituto con i codici tributo indicati nelle istruzioni (1001, 100E, 1301, ecc.).
Una prima novità della Certificazione Unica di quest’anno è rappresentata dalla somma aggiuntiva esente spettante ai lavoratori dipendenti con redditi mediobassi, e dall’ulteriore detrazione d’imposta spettante ai redditi fino a 40.000 euro.
Il sistema è costruito su due livelli:
Il beneficio è riconosciuto automaticamente dal sostituto d’imposta, salvo verifica in sede di conguaglio. Proprio per questo motivo, la CU 2026 dedica ampio spazio anche alla gestione delle ipotesi di recupero, qualora la somma o la detrazione risultino non spettanti.
Nella nuova sezione denominata “Somma che non concorre alla formazione del reddito” (punti da 718 a 741), occorre indicare le informazioni relative alla corresponsione e all’eventuale recupero della somma variabile fino a 960 euro, esclusa dalla base imponibile fiscale e contributiva, riconosciuta ai lavoratori con redditi complessivi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4, Legge n. 207/2024).

Per i lavoratori dipendenti (con esclusione dei pensionati) con redditi superiori a 20.000 euro, la
legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) introduce un'ulteriore detrazione che:
Anche questa detrazione è rapportata ai giorni di lavoro e verificata in sede di conguaglio. In CU, l’importo trova collocazione nel punto 368

In caso di:
la detrazione minima deve essere rapportata al periodo di lavoro, fermo restando il diritto del lavoratore di fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione, se ne ricorrono i presupposti.
A tal proposito deve essere compilato il punto 367, con obbligo di annotazione qualora la detrazione sia stata ragguagliata.

Il trattamento integrativo (ex bonus IRPEF) deve essere indicato:
Le istruzioni introducono punti separati per distinguere l’erogazione dal recupero, l’obbligo di indicare anche i recuperi effettuati dopo il conguaglio di fine anno.
Questo consente all’Agenzia delle Entrate di evitare duplicazioni del credito nella precompilata e di intercettare eventuali eccedenze indebite.
La misura del trattamento spettante è pari a:
il diritto al bonus di 100 euro al mese in busta paga è garantito ai dipendenti con redditi fino a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda dovuta sia di importo superiore alle detrazioni IRPEF spettanti, pari a 1.955 euro per periodo d’imposta, ma da queste bisognerà sottrarre l’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
In merito al calcolo del valore delle detrazioni IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, per la verifica della “capienza” dell’imposta, e dei casi in cui spetta il bonus di 100 euro, la riduzione di 75 euro all’importo di 1.955 euro porta la soglia ai 1.880 euro previsti attualmente.

Per la compilazione del punto 390 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:
La sezione va compilata in caso di erogazione di redditi di cui agli articoli 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50 comma 1, lettere a), b), c), cbis, d), hbis e l) del Tuir.
Nel punto 391 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente.
Nel punto 392 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da 397 a 400 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 403 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta. Si precisa che il punto 400 deve essere compilato nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell’ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato il trattamento integrativo. L’importo indicato nel punto 400 deve essere riportato anche nel precedente punto 393.
All’articolo 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Nel caso in cui si debba procedere al recupero del trattamento integrativo precedentemente riconosciuto indicare
(prezzi IVA esclusa)