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La Certificazione Unica 2026 rappresenta un adempimento centrale per il sostituto d’imposta, non solo ai fini certificativi dei redditi e delle ritenute operate, ma soprattutto per la corretta gestione del conguaglio fiscale di fine anno. L’obbligo di trasmissione telematica entro il 16 marzo 2026 (30 aprile per taluni redditi di lavoro autonomo) e di consegna al percipiente entro il medesimo termine assume particolare rilievo nei casi di pluralità di rapporti di lavoro nel corso del periodo d’imposta 2025. L’informativa analizza le principali fattispecie operative (rapporti plurimi, cambio datore con o senza richiesta di conguaglio, fusioni e incorporazioni), fornendo esempi numerici e indicazioni pratiche per una corretta compilazione della CU 2026 e per la prevenzione di criticità in sede di controllo o dichiarazione dei redditi.
La Certificazione Unica (CU) costituisce il principale adempimento posto a carico del sostituto d’imposta, attraverso il quale vengono attestati:
Per il periodo d’imposta 2025, la CU 2026 deve essere:
L’adempimento assume particolare complessità in presenza di pluralità di rapporti di lavoro nel medesimo periodo d’imposta, situazione che incide direttamente sulla corretta gestione del conguaglio fiscale.
Le Istruzioni CU 2026 chiariscono che, in presenza di più certificazioni riferite allo stesso percipiente nel medesimo anno, occorre distinguere tre ipotesi:
Quando un lavoratore ha più contratti nello stesso anno con il medesimo datore (es. lavoratore stagionale), deve essere emessa un’unica CU contenente tutti i dati cumulati.
Primo contratto (gennaio–marzo 2025)
Reddito: € 8.000
IRPEF trattenuta: € 1.400
Secondo contratto (settembre–dicembre 2025)
Reddito: € 12.000
IRPEF trattenuta: € 2.100
Totale reddito 2025: € 20.000
Totale ritenute: € 3.500
Compilazione CU 2026
Punto 2 (redditi a tempo determinato): € 20.000
Punto 21 (ritenute IRPEF): € 3.500
Giorni lavoro dipendente: somma dei periodi effettivi
Viene emessa una sola CU con redditi cumulati e conguaglio effettuato a fine anno.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, DPR 600/1973, il lavoratore può chiedere al nuovo datore di effettuare il conguaglio complessivo consegnando la CU provvisoria del precedente sostituto.
Il nuovo datore deve:
effettuare il conguaglio sull’intero reddito annuo;
indicare le somme erogate dal precedente sostituto nei punti 531–570 della CU.
Cambio datore con conguaglio
Datore A (gennaio–giugno 2025)
Reddito: € 15.000
IRPEF trattenuta: € 3.200
Datore B (luglio–dicembre 2025)
Reddito: € 18.000
IRPEF trattenuta in corso d’anno: € 3.000
Reddito complessivo: € 33.000
IRPEF teorica: € 7.800
Totale trattenuto: € 6.200
Differenza a debito: € 1.600
Il Datore B trattiene € 1.600 a titolo di conguaglio.
Compilazione CU 2026 (Datore B)
Punto 1/2: € 33.000
Punto 21: € 7.800
Punti 531–570: dati del precedente sostituto
Annotazioni: indicazione del conguaglio effettuato
Il Datore A rilascia la propria CU limitatamente al periodo lavorato.

Se il lavoratore non richiede il conguaglio, ciascun datore certifica esclusivamente i redditi da lui corrisposti.
Datore A: € 20.000
Datore B: € 15.000
Entrambi applicano detrazioni come se il reddito fosse annuale. Il contribuente potrebbe risultare con imposta insufficiente versata. In tal caso, la regolarizzazione avverrà in sede di dichiarazione (730 o Redditi PF).
In caso di fusione o incorporazione con estinzione del sostituto:
Il soggetto incorporante rilascia un’unica CU con il proprio codice fiscale e il codice fiscale del soggetto estinto e indicando l’annotazione codice GI.
Il nuovo soggetto:
Un lavoratore nel 2025 ha lavorato nel periodo:
gennaio–aprile per il datore A (€ 10.000 – ritenute € 2.000)
maggio–dicembre per il datore B (€ 22.000 – ritenute € 3.800)
Il lavoratore consegna la CU provvisoria al Datore B e richiede il conguaglio.
Il Datore B:
Il sostituto può rifiutare il conguaglio richiesto?
No. Se il lavoratore consegna la CU precedente e richiede il conguaglio, il sostituto è tenuto ad effettuarlo.
Cosa accade se il conguaglio non viene effettuato?
Il contribuente dovrà regolarizzare l’imposta in dichiarazione, con possibile debito fiscale.
In caso di più contratti con lo stesso datore si rilasciano più CU?
No. Deve essere emessa una sola certificazione cumulativa.
Le operazioni straordinarie comportano l’emissione di due CU?
No, se vi è estinzione del soggetto, la CU è unica e viene rilasciata dal soggetto subentrante.
|
Fattispecie |
Obbligo del sostituto |
Modalità di compilazione CU 2026 |
Criticità operative |
|
Un solo rapporto |
Conguaglio di fine anno obbligatorio |
Reddito e ritenute nei punti ordinari (1/2 – 21) |
Verifica detrazioni spettanti |
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Più rapporti con stesso sostituto |
Unica CU cumulativa |
Somma redditi e ritenute – giorni lavoro complessivi |
Errori nel conteggio giorni e detrazioni |
|
Cambio datore con conguaglio richiesto |
Nuovo sostituto effettua conguaglio complessivo |
Punti 1/2 reddito totale – Punto 21 ritenute totali – Punti 531–570 dati precedente sostituto |
Errato riporto CU provvisoria |
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Cambio datore senza conguaglio |
Ogni sostituto certifica solo quanto erogato |
Nessuna indicazione nei campi 531–570 |
Rischio debito IRPEF in dichiarazione |
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Fusione/incorporazione |
CU unica del soggetto subentrante |
Punto 681 + annotazione GI |
Errata gestione codice fiscale estinto |
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Cessazione in corso d’anno |
Rilascio entro 12 giorni dalla richiesta |
CU provvisoria |
Mancata evidenza del conguaglio parziale |
(prezzi IVA esclusa)