20 gennaio 2026
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20 gennaio 2026

Premi di risultato: come si applica l’agevolazione nel 2026

Lavoro & Previdenza n. 02 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

La Legge di Bilancio 2026 rafforza in modo significativo la disciplina dei premi di risultato, riducendo all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2026 e innalzando a 5.000 euro il limite massimo agevolabile. La misura si applica ai premi collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, definiti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, nel rispetto del criterio di cassa. Restano centrali il requisito dell’accordo sindacale, il deposito presso l’ITL e la verifica del risultato incrementale. In un contesto di forte riduzione della pressione fiscale sul premio monetario, cambiano anche gli equilibri di convenienza nella conversione in welfare, con riflessi operativi rilevanti per imprese e lavoratori.

 

La Legge di Bilancio 2026 interviene riguardo i premi e le somme erogati nell’anno 2026, determinando altresì la riduzione all’1 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa (art. 1 c. 8 L.n. 199/2025).

Anche per l’anno d’imposta 2026 è quindi possibile ridurre l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dai contratti aziendali o territoriali.

Questi importi sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 1 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

La misura agevolativa spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000.

Definizione momento di erogazione e maturazione

La misura si applica ai premi di risultato erogati nel 2026, anche se maturati precedentemente o se erogati in virtù di contratti già stipulati, atteso che per i redditi di lavoro dipendente il momento impositivo è determinato sulla base del criterio di cassa, vale il limite di reddito conseguito nell’anno precedente rilevante ai fini in esame. A. tali fini il reddito è costituito esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva e non anche quello assoggettato a tassazione separata, nonché dai premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva, ad eccezione di quelli erogati sotto forma di benefit esclusi da tassazione.

Deposito accordo

I contratti territoriali e aziendali sono depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni dello stesso decreto.

Tale termine è da intendersi quale ordinatorio fermo restando che i premi di risultato risulteranno agevolabili sempreché i contratti aziendali o territoriali al momento della erogazione del premio siano già stati depositati, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle previsioni della legge.

Definizione obiettivo incrementale

Premesso che il risultato incrementale, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, deve essere conseguito dall’azienda che eroga il premio, non osta all’applicazione dell’imposta sostitutiva, ad esempio, l’attribuzione di un premio di risultato differenziato, graduato in ragione della Retribuzione Annua Lorda dei lavoratori dipendenti o in ragione dell’appartenenza del lavoratore ad un determinato settore aziendale o anche in ragione dei giorni di assenza registrati nel corso del periodo di maturazione del premio, fermo restando l’obbligo previsto dalla legge di computare il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai fini della determinazione dei premi di produttività.

Il beneficio fiscale è applicabile anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione individuati dal contratto, rispetto ad un periodo congruo definito dalle parti.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva se, in conformità alle previsioni del contratto, l’erogazione del premio è subordinata al raggiungimento di diversi obiettivi, fra di essi alternativi, è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi misurato sulla base di appositi indicatori, indipendentemente dalla circostanza che, con riferimento alle modalità di determinazione del quantum, le parti abbiano concordato di graduarne l’erogazione in ragione del raggiungimento degli stessi o di diversi obiettivi.

I contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto

ad un periodo congruo definito dall’accordo,  inteso come il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.

La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato.

Qualora l’azienda sia priva di rappresentanza sindacale interna, potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale. 

Raggiungimento del requisito incrementale

L'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere raggiunto in ciascuna, non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo. Inoltre è sempre necessario l'accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi  (Risposta a interpello n. 265 2022)

Il raggiungimento del risultato incrementale da parte dell’azienda costituisce il presupposto essenziale per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’1 per cento e, pertanto, i premi erogati senza che sia verificato tale presupposto non risultano agevolabili. Risulta, pertanto, coerente con l’applicazione dell’agevolazione la fisiologica erogazione del premio solo dopo la verifica del risultato conseguito dalla azienda.

Il datore di lavoro, che accerti ex post che il premio erogato è conforme ai presupposti richiesti per l’agevolazione, può applicare l’imposta sostitutiva conguagliando le maggiori trattenute operate, o con la prima retribuzione utile o, al più tardi, entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Nel caso in cui non sia possibile verificare in base ad elementi oggettivi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio, in quanto ad esempio riscontrabile solo in sede di bilancio, l’imposta sostitutiva potrebbe essere applicata sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, da parte degli stessi lavoratori dipendenti in sede di dichiarazione dei redditi, sulla base di una nuova Certificazione Unica con la quale il datore attesti la sussistenza del presupposto per l’applicazione del beneficio fiscale.

Per quanto concerne l’individuazione del limite reddituale di 80.000 euro, devono essere computati esclusivamente i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria, ivi compresa la quota del premio di risultato assoggettato a tassazione sostitutiva nell’anno precedente.

Non entrano nel computo del tetto le seguenti somme:

  • redditi assoggettati a tassazione separata;
  • redditi diversi da quelli di lavoro dipendente (es. redditi fabbricati, lavoro autonomo, redditi assimilati);
  • premi di risultato agevolabili convertiti, a scelta del dipendente, in benefit non imponibili ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR.

L’agevolazione dell’aumento della disponibilità del premio tassato solo al 5% da 3.000 a 4.000 euro e la decontribuzione fino al limite di 800 euro annui, spetta qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. L’adozione di questa specifica modalità organizzativa viene premiata con una riduzione dell’onere contributivo: il datore di lavoro può ridurre il proprio carico contributivo del 20% relativamente ad una parte di premio di risultato agevolabile non superiore a 800 euro, e il lavoratore non verserà su tale importo i contributi a proprio carico.

Voce

Fino al 2025

2026

Note

Aliquota imposta sostitutiva sui premi

5%

1% (dal 2026)

Premi collegati a obiettivi di produttività  e alle quote di partecipazione agli utili*

Soglia annua agevolabile

3.000 € (fino a 4.000 € con coinvolgimento paritetico dei lavoratori)

5.000 €

Limite per somme erogate al raggiungimento degli obiettivi.

Condizioni

Premi di risultato  previsti dalla normativa e dalla contrattazione di secondo livello.

Obiettivi misurabili/riscontrabili secondo legge.

Obbligo accordi su obiettivi e criteri di verifica.

Conversione premi in welfare

La nuova disciplina rischia inoltre di incidere negativamente sull’attrattività della conversione del premio di risultato in welfare aziendale. Infatti, se il vantaggio per il lavoratore in caso di conversione è la completa esclusione dal reddito del valore convertito, con una tassazione del premio monetario ridotta all’1%, il differenziale tra corresponsione in denaro e conversione in welfare tende sensibilmente a ridursi. l premio di risultato erogato in denaro resta soggetto a contribuzione sociale, mentre il valore convertito in welfare ne è esente. 

Resta, invece, invariato il beneficio per il datore di lavoro che deriva dalla conversione del premio in welfare. Poiché il valore convertito non costituisce reddito da lavoro dipendente, non sono dovuti contributi sociali, con un risparmio per l’impresa che può arrivare a circa il 30% dell’importo convertito. Al contrario, in caso di erogazione monetaria del premio, il datore di lavoro è tenuto al versamento integrale della contribuzione. È proprio per questo vantaggio che negli accordi aziendali sui premi di risultato è ampiamente diffuso il cosiddetto bonus di conversione, consistente nell’attribuzione di una quota aggiuntiva di welfare ai lavoratori che optano per la conversione del premio. Tale incentivo, oggi mediamente compreso tra il 10% e il 15%, potrebbe dover essere rivisto al rialzo nel nuovo contesto fiscale, al fine di preservare l’attrattività della conversione. Il limite sarà concretamente costituito dalla conservazione di un benefico anche da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi

L'esperto

L’aliquota dell’1% si applica anche a premi maturati nel 2025 ma erogati nel 2026?

Sì.

Ai fini fiscali rileva il momento di erogazione del premio (criterio di cassa), non quello di maturazione. Pertanto, i premi riferiti a parametri 2025 (ad esempio il bilancio 2025), ma corrisposti nel 2026, rientrano nel regime agevolato dell’1%, a condizione che l’accordo sindacale sia valido e depositato e che sussistano i requisiti soggettivi del lavoratore.

È sempre necessario un accordo sindacale per applicare l’agevolazione?

Sì, sempre.

L’imposta sostitutiva sui premi di risultato presuppone un contratto collettivo aziendale o territoriale, sottoscritto in sede sindacale, che individui obiettivi incrementali misurabili e verificabili. In assenza di accordo (o in mancanza del deposito presso l’ITL), il premio non può beneficiare dell’aliquota agevolata, neppure se l’azienda ha effettivamente conseguito risultati positivi.

Con l’aliquota all’1% conviene ancora convertire il premio in welfare?

Dipende, ma il vantaggio per il lavoratore si riduce.

Con una tassazione monetaria così bassa, il differenziale economico tra premio in denaro e premio convertito in welfare è oggi più contenuto rispetto al passato. Resta però invariato e rilevante il risparmio contributivo per il datore di lavoro, che continua a rendere strategica la conversione, spesso accompagnata da un bonus di conversione per mantenere attrattiva l’opzione welfare.

Caso pratico

Azienda manifatturiera – premio di risultato 2025 erogato nel 2026

Un’azienda del settore manifatturiero sottoscrive nel 2024 un accordo aziendale biennale 2025–2026, regolarmente depositato presso l’ITL.

L’accordo prevede un premio di risultato collegato all’incremento della produttività misurato sul fatturato annuo.

Nel mese di marzo 2026, approvato il bilancio 2025, l’azienda verifica il raggiungimento dell’obiettivo incrementale e decide di erogare a ciascun lavoratore un premio di 2.500 euro lordi.

Un dipendente ha un reddito da lavoro dipendente 2025 pari a 45.000 euro  e sceglie la corresponsione monetaria del premio.

Trattamento fiscale applicabile:

Il premio è erogato nel 2026 e quindi si applica la disciplina 2026;

  • l’importo rientra nel limite dei 5.000 euro;
  • il reddito dell’anno precedente è inferiore a 80.000 euro;
  • il premio è assoggettato a imposta sostitutiva dell’1%.

In alternativa, se il lavoratore opta per la conversione in welfare, riceverà l’intero valore sotto forma di beni e servizi non imponibili, mentre l’azienda beneficerà del pieno risparmio contributivo.

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  • L&P - Premi di risultato come si applica l’agevolazione nel 2026.pdf (315 kB)
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