11 settembre 2013

Pensioni. Cumulabilità large

Cumulabile l’assegno ordinario di invalidità con l’indennità per congedo straordinario
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – È possibile cumulare ai fini pensionistici l’assegno ordinario di invalidità con l’indennità per congedo straordinario, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 14206 di ieri, capovolgendo le precedenti indicazioni di incumulabilità.

La normativa – Il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è stato oggetto, in anni recenti, di numerosi interventi legislativi, dapprima ispirati al principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione; successivamente, diretti a ridurre o eliminare del tutto tale cumulabilità (articolo 72 della L. 388/2000), anche in funzione deterrente rispetto al ricorso al pensionamento di anzianità. In avvio di legislatura la disciplina in materia di cumulo presentava quindi una notevole articolazione, a causa delle successive modifiche normative che hanno fatto salvi, entro alcuni limiti temporali e a determinate condizioni, i regimi previgenti, se più favorevoli. Con l’art. 19 del D.L. 112/2008 la normativa è stata totalmente modificata, introducendo l’integrale cumulabilità dal 1° gennaio 2009 delle pensioni di anzianità (a carico di tutte le forme di assicurazione obbligatoria) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In sostanza, tutte le pensioni di anzianità (o altrimenti definite, caratterizzate cioè dall’essere anticipate rispetto all’età prevista dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia), godono dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano. Il divieto di cumulo resta fermo, tuttavia, nei confronti dei pubblici dipendenti, nel caso in cui siano riammessi in servizio presso le pubbliche amministrazioni. L’art. 19, c. 3, del D.L. n. 112/2008, infatti, ha previsto che restino in vigore le disposizioni del D.P.R. 758/1965, il quale prevede che il cumulo di una pensione con un trattamento per un’attività resa presso le pubbliche amministrazioni non sia ammesso nei casi in cui il nuovo servizio prestato costituisca una derivazione, una continuazione o un rinnovo del rapporto precedente che ha dato luogo alla pensione.

Incumulabilità – Nei precedenti orientamenti interpretativi l’INPS, muovendo dal presupposto che la citata indennità per congedo straordinario avesse natura sostitutiva della retribuzione, ha affermato che l’assegno ordinario di invalidità - in presenza di detta indennità - doveva essere assoggettato alle riduzioni di cui all’art. 1, c. 42, della L. n. 335 del 1995 ed alle trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992.

Il chiarimento – Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha ridefinito la natura della menzionata indennità per congedo straordinario evidenziandone la natura assistenziale. Infatti, si modificano le precedenti istruzioni, nel senso che l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l’indennità per congedo straordinario di cui all’art. 42, c. 5, del D.Lgs. n. 151/2001, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro.

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